Comodato a tempo determinato e urgente bisogno del comodante (Cass. civ. Sez. 3 n. 5814 del 15.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di comodato a tempo determinato, anche se connotato dalla lunga durata o concluso per l’intera vita del comodatario, il sopravvenire di un urgente e imprevisto bisogno del comodante, ai sensi dell’art. 1809, comma secondo, cod. civ., legittima la richiesta di restituzione immediata del bene. Il requisito dell’urgenza non attiene alla gravità del bisogno, bensì alla sua imminenza, serietà e attualità, con esclusione di bisogni meramente voluttuari o artificiosamente indotti. Detta facoltà spetta anche all’erede del comodante che invochi la necessità di disporre dell’immobile, fermo restando il controllo di proporzionalità e adeguatezza del giudice di merito.
Il Fatto
La comodataria conveniva in giudizio l’erede del comodante, che chiedeva il rilascio dell’immobile concesso in comodato dal proprio dante causa. L’attrice deduceva di voler risolvere il contratto sia per la morte del comodante sia per il proprio bisogno di alloggiare nell’appartamento, essendo madre nubile. La comodataria resisteva, eccependo che il comodato era stato pattuito vita natural durante e allegando la propria età avanzata e condizione di disabilità.
Il Tribunale di Roma accoglieva la domanda di rilascio e la Corte d’Appello di Roma rigettava l’appello della comodataria, che proponeva quindi ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente censurava la sentenza per violazione dell’art. 1809, comma secondo, cod. civ. e degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., ritenendo erroneo l’accertamento dello stato di bisogno dell’erede del comodante. La Corte ha dichiarato il motivo infondato, richiamando i principi enunciati dalle Sezioni Unite n. 20448 del 2014, cui la corte territoriale si era conformata.
La Cassazione ha chiarito che il codice civile disciplina due forme di comodato: quello proprio, regolato dagli artt. 1803 e seguenti cod. civ., e il c.d. comodato precario di cui all’art. 1810 cod. civ. Solo in quest’ultimo, caratterizzato dalla mancata pattuizione di un termine, è consentito richiedere ad nutum la riconsegna del bene. Nel comodato a tempo determinato, invece, la restituzione immediata può essere richiesta solo in caso di sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno del comodante.
La Corte ha precisato che il bisogno urgente non implica la gravità della situazione, ma richiede che il bisogno sia imminente, serio e attuale, escludendo bisogni non concreti, meramente voluttuari o artificiosamente indotti. Tale facoltà può essere esercitata anche dall’erede del comodante, come nel caso di specie in cui l’erede invocava la necessità di disporre dell’immobile in ragione della propria condizione di madre nubile senza reddito e con figlio a carico.
Il secondo motivo, relativo alla mancata ammissione della prova testimoniale, è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, non avendo la ricorrente trascritto i capitoli di prova, né indicato se e quando avesse insistito per l’ammissione in sede di precisazione delle conclusioni, in violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. La Corte ha infine rilevato che il motivo non si confrontava con l’accertamento di fatto del giudice di merito, sottratto al sindacato di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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