Inammissibile il ricorso per motivi non dedotti in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 12958 del 03.04.2025)
Il ricorso per cassazione è inammissibile se le censure non sono state previamente dedotte come motivi di appello e se non rispettano l’onere di specificità. La prescrizione va verificata con il dies a quo della dichiarazione di fallimento e l’aumento di un quarto.