Bancarotta fraudolenta: compensi non deliberati e rimborsi postergati sono distrazione (Cass. pen. Sez. V n. 23850 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, e non quello di bancarotta preferenziale, la condotta dell’amministratore che prelevi somme dalle casse sociali a titolo di compensi solo genericamente previsti nello statuto, in mancanza di delibera assembleare che ne determini la misura, dovendo in tal caso il credito considerarsi illiquido in quanto certo nell’an ma non nel quantum. Parimenti integra la distrazione, e non la preferenza, il rimborso di finanziamenti erogati dal socio in violazione della regola della postergazione di cui all’art. 2467 cod. civ., assumendo il finanziamento natura di apporto in conto capitale. L’elemento soggettivo è costituito dal dolo generico, desumibile dagli indici di fraudolenza delle condotte poste in essere nella fase precedente al fallimento, quando la condizione finanziaria della società era già in crisi. In tema di bancarotta prefallimentare, il termine di prescrizione decorre dalla data della dichiarazione di fallimento, qualificata condizione obiettiva di punibilità, e non dal compimento dei singoli atti distrattivi.
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano, riformando solo il trattamento sanzionatorio della sentenza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Milano all’esito di giudizio abbreviato, ha confermato la responsabilità di due soggetti, già presidente del consiglio di amministrazione e consigliere di amministrazione di una società di capitali dichiarata fallita, per bancarotta fraudolenta per distrazione.
Agli imputati si contesta di avere effettuato, in epoca precedente al dissesto, numerosi prelievi dai conti sociali, versandoli su conti personali con causali generiche e senza giustificazione contabile o contrattuale. La difesa ha sostenuto che si trattasse di anticipazioni o restituzioni di prestiti soci, ovvero di compensi o stipendi. I ricorsi per cassazione hanno investito la qualificazione giuridica, l’elemento soggettivo, l’omessa valutazione della consulenza tecnica di parte, il momento consumativo ai fini della prescrizione, il trattamento sanzionatorio e la durata delle pene accessorie.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte rigetta integralmente i ricorsi, confermando l’impianto della sentenza territoriale. Sul primo motivo, richiamando un consolidato orientamento (Sez. 5 n. 30105 del 05/06/2018, Sez. 5 n. 25183 del 13/05/2025), osserva che il compenso degli amministratori di società di capitali deve essere determinato con delibera assembleare ai sensi dell’art. 2389 cod. civ.; in difetto, il credito è illiquido e il prelievo costituisce distrazione. Quanto ai rimborsi, il rimborso di finanziamenti soci in violazione della postergazione dell’art. 2467 cod. civ. integra la bancarotta fraudolenta patrimoniale, non quella preferenziale, perché il finanziamento è effettuato in conto capitale.
Il secondo motivo è respinto ricordando che l’elemento soggettivo della bancarotta distrattiva è il dolo generico, non richiedendosi la consapevolezza dello stato di insolvenza né lo scopo di pregiudicare i creditori: è sufficiente la volontà consapevole di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. Un. n. 22474 del 31/03/2016). La prova può desumersi dagli indici di fraudolenza, valorizzando reiterazione, prossimità al dissesto e destinazione delle risorse a fini estranei all’impresa. La regolarità formale della contabilità non giustifica operazioni prive di causale.
Il terzo motivo è dichiarato manifestamente infondato: l’omessa valutazione di memorie e consulenze non è prevista a pena di nullità, e la parte che la deduce deve indicare gli argomenti decisivi pretermessi; le censure sono reiterative del primo motivo e non si confrontano con la motivazione di merito. Sul quarto motivo la Corte ribadisce il principio secondo cui, in tema di bancarotta prefallimentare, la prescrizione decorre dalla dichiarazione di fallimento, qualificata condizione obiettiva di punibilità, ai sensi dell’art. 158, comma 2, cod. pen. (Sez. 5 n. 13910 del 08/02/2017).
Il quinto motivo è respinto perché le doglianze mirano a una non consentita rivalutazione della pena: gli imputati hanno già fruito delle circostanze attenuanti generiche e la pena è stata determinata nel minimo edittale, con esercizio del potere discrezionale ex art. 132 cod. pen. conforme a proporzionalità. Il sesto motivo è infine infondato: l’art. 216, ultimo comma, legge fall., come integrato dalla Corte cost. n. 222 del 2018, prevede pene accessorie di durata non fissa, che il giudice determina in concreto secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen. (Sez. Un. n. 28910 del 28/02/2019). Una motivazione che ne ancora la durata a quella della pena principale, recependo gli stessi parametri, non è illegittima.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2389 c.c. – Compensi degli amministratori
- Art. 2467 c.c. – Finanziamenti dei soci
- Art. 132 c.p. – Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 158 c.p. – Decorrenza del termine della prescrizione