Rigetto della richiesta di decreto penale per tardività non è atto abnorme (Cass. pen. Sez. III n. 28842 del 29.07.2026)
Il rigetto della richiesta di decreto penale di condanna per tardività è atto previsto dall’art. 459, comma 3, cod. proc. pen. e non integra abnormità: il pubblico ministero può comunque esercitare l’azione penale con decreto di citazione diretta.