Costituzione di parte civile non revocata equivale a querela (Cass. pen. Sez. 2 n. 18548 del 22.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di successione di leggi processuali penali, la questione attinente alla procedibilità dell’azione penale è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento e può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, purché il relativo accertamento non richieda valutazioni di fatto precluse al giudice di cassazione. Il reato di truffa aggravata ai sensi dell’art. 61, primo comma, n. 7), cod. pen., divenuto procedibile a querela per effetto dell’art. 2, comma 1, lett. o), d.lgs. n. 150/2022, soggiace alla disciplina transitoria dell’art. 85 d.lgs. n. 150/2022, sicché il termine per la proposizione della querela decorre dall’entrata in vigore del decreto. La costituzione di parte civile non revocata, anteriormente espressa, equivale a querela ai fini della procedibilità, potendo la volontà punitiva della persona offesa essere desunta da atti che non ne contengano l’esplicita manifestazione.

Il Fatto

La Corte d’appello di Napoli confermava la sentenza di primo grado con cui l’imputato era stato condannato per due episodi di truffa, unificati dal vincolo della continuazione: il primo, aggravato dall’avere cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, ai danni di una persona offesa che gli aveva versato circa centomila euro per l’acquisto di un’autovettura mai consegnata; il secondo, ai danni di un’altra persona offesa, indotta a corrispondere un acconto di cinquemila euro per l’acquisto di un immobile che non era nella sua disponibilità e che aveva destinazione commerciale, non abitativa.

L’imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per la mancata declaratoria di improcedibilità delle querele alla luce della riforma di cui al d.lgs. n. 150/2022 e la violazione dell’art. 124 cod. pen. in relazione alla ritenuta tempestività della querela. Con un terzo motivo, censurava l’affermazione di responsabilità per entrambi i reati, deducendo vizi di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, entrambi attinenti alla procedibilità dei reati. Ha premesso che la questione della procedibilità è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado, purché il giudizio sul dies a quo non richieda accertamenti di fatto. Ha quindi riconosciuto che, per effetto della modifica dell’art. 640 cod. pen., la truffa aggravata dal danno di rilevante gravità è divenuta procedibile a querela e che, ai sensi dell’art. 2, quarto comma, cod. pen., la nuova disposizione si applica retroattivamente in quanto più favorevole.

Quanto alla truffa di cui al capo A), la Corte ha richiamato la disciplina transitoria dell’art. 85 d.lgs. n. 150/2022, secondo cui per le truffe commesse prima del 30/12/2022 il termine per la querela decorre da tale data. Ha quindi ritenuto decisivo che la persona offesa si fosse costituita parte civile all’udienza dell’08/10/2021, senza mai revocare la costituzione: tale atto, secondo la giurisprudenza richiamata, esprime la volontà punitiva e vale come querela per i reati divenuti procedibili a querela, rendendo irrilevanti eventuali deficit di una precedente dichiarazione presentata in un momento in cui la condizione non era richiesta.

In relazione alla seconda truffa, la Corte ha invece verificato la ritualità della querela presentata il 04/05/2020 da un difensore, rilevando che, pur in assenza di autenticazione della sottoscrizione del querelante sull’atto, la nomina a difensore di fiducia con firma autenticata e con attribuzione del potere di depositare la querela rendeva inequivoca la provenienza dell’atto dal titolare del diritto. Ha pertanto escluso la violazione dell’art. 337 cod. proc. pen.

Quanto al terzo motivo, la Corte ha dichiarato le censure manifestamente infondate, richiamando i principi in tema di “doppia conforme” e di sindacato di legittimità sulla motivazione. Ha osservato che le doglianze del ricorrente erano sostanzialmente dirette a sollecitare una diversa valutazione dell’attendibilità della persona offesa e della valenza probatoria degli elementi raccolti, operazione preclusa al giudice di legittimità in assenza di manifeste contraddizioni o illogicità della motivazione censurata. Ha infine dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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