Giudizio di rinvio, continuazione e nuovo accordo in appello (Cass. pen. Sez. VI n. 9152 del 05.03.2025)
Nel giudizio di rinvio non può chiedersi per la prima volta il riconoscimento della continuazione, salvo che la sentenza rescindente abbia devoluto al giudice del rinvio la relativa disciplina. La sentenza emessa subito dopo il rigetto del concordato non è nulla se l’appellante ha concluso anche nel merito.