Sospensione cautelare del visto di conformità illegittima se priva di termine finale (TAR Umbria n. 198 del 08.05.2026)
Il TAR Umbria afferma che la sospensione cautelare dall’apposizione del visto di conformità non può protrarsi sine die: l’art. 21-quater, comma 2, legge n. 241/1990 impone un termine finale certo, da contenersi nel massimo di tre anni.