Contumacia e non contestazione nel giudizio di responsabilità contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 158 del 14.10.2025)
Nel giudizio di responsabilità contabile la mancata costituzione del convenuto e la non contestazione dei fatti costitutivi esonerano il giudice dall’accertamento probatorio. Il dolo si desume dalla falsa attestazione dell’assenza di cause ostative all’accesso ai contributi pubblici.