Nullità della sentenza per motivazione perplessa sulle restituzioni dopo annullamento del preliminare (Cass. civ. Sez. 2 n. 16398 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e si converte in nullità della sentenza la motivazione che, nel disporre la restituzione degli importi versati in esecuzione di un contratto preliminare dichiarato nullo, risulti perplessa e obiettivamente incomprensibile, ponendo a carico del promittente alienante obbligazioni restitutorie concorrenti e non coordinate, eccedenti quanto dallo stesso ricevuto. Il giudice dell’impugnazione, nell’accogliere la domanda di restituzione, deve individuare con precisione i destinatari dell’obbligazione e assicurare la coerenza tra le diverse statuizioni di condanna, evitando che il litisconsorte sia gravato di un duplice pagamento. È altresì inammissibile, perché tardivo, il ricorso per cassazione proposto in via autonoma oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del primo ricorso, ancorché adesivo o diretto contro una parte non impugnante.
Il Fatto
A seguito della dichiarazione di nullità di un contratto preliminare di vendita di un terreno condominiale, intervenuta in primo grado, la società promissaria acquirente fallita e i promissari acquirenti agivano per ottenere la restituzione degli acconti versati al Condominio. Il Tribunale, dichiarata la nullità del preliminare, condannava il Condominio a restituire una somma alla Curatela fallimentare. In sede di appello, la Corte territoriale, riformando parzialmente la decisione, condannava il Condominio a restituire l’intero importo degli acconti ricevuti a uno dei promissari acquirenti, confermando per il resto la sentenza di prime cure.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente scrutinato l’ammissibilità della costituzione di un nuovo difensore del controricorrente, intervenuta con memoria ex art. 378 c.p.c. e procura in calce all’atto. Richiamando la disciplina dell’art. 83, terzo comma, c.p.c. nella versione vigente ratione temporis, la Corte ha ribadito che, nel giudizio di legittimità, la procura speciale può essere rilasciata solo a margine o in calce al ricorso o al controricorso. Poiché la novella di cui all’art. 45 della legge n. 69/2009, che ha esteso tale facoltà all’atto di nomina del nuovo difensore, non opera per i giudizi introdotti prima del 4 luglio 2009, la costituzione è stata dichiarata inammissibile e la memoria inutilizzabile.
Nel merito, la Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale, censurato per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. La sentenza impugnata risultava affetta da vizio di motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, avendo disposto la restituzione integrale dell’importo di euro 80.000,00 in favore di uno solo dei promissari acquirenti, senza considerare che i promissari erano due, e avendo contestualmente confermato la statuizione di primo grado che condannava il Condominio a restituire la somma di euro 15.000,00 alla Curatela fallimentare. Tali statuizioni, se combinate, ingeneravano un’obbligazione restitutoria complessiva di euro 95.000,00, superiore all’importo che il Condominio aveva dichiarato di aver ricevuto (euro 80.000,00). La Corte ha qualificato tale contraddizione come contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che lede il “minimo costituzionale” di cui all’art. 111, sesto comma, Cost., e ha cassato la sentenza con rinvio, demandando al giudice del rinvio di rivedere le statuizioni restitutorie, coordinandole tra loro e individuando i reali destinatari.
Quanto al ricorso incidentale, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità per tardività, essendo stato notificato oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale, in violazione del combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c. La Corte ha escluso che il principio dell’unicità del processo di impugnazione possa subire deroghe in caso di impugnazione adesiva del litisconsorte, precisando che la tardività non è sanata dal rispetto del termine ordinario di cui all’art. 325 c.p.c. I restanti motivi del ricorso principale sono stati dichiarati assorbiti dall’accoglimento del primo.
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Nota della Redazione
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