Valutazione di incidenza ambientale preventiva e improcedibilità per sopravvenuto annullamento (TAR Sicilia n. 2365 del 14.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione di incidenza ambientale conserva la propria natura preventiva quando precede l’avvio dei lavori e non già ogni antecedente scansione della sequenza amministrativa, sicché la sua anteriorità rispetto all’aggiudicazione non ne inficia la legittimità. Il rinvio alla fase esecutiva di verifiche tecniche di dettaglio, disposto mediante prescrizioni, non integra difetto di istruttoria ove il giudizio ambientale sia già reso in termini favorevoli e condizionati. Il sindacato giurisdizionale non può sostituire la valutazione tecnica dell’Amministrazione salvo vizi macroscopici. Il decreto annullato e sostituito da un provvedimento sopravvenuto determina l’improcedibilità dell’impugnazione che lo riguarda.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un compendio immobiliare in contrada Iditella e, dal 1 aprile 2026, della particella 159 inclusa nel piano particellare di esproprio, ha impugnato gli atti relativi alla realizzazione di un impianto di dissalazione nell’ambito del programma PNRR “Isole Verdi”.
Il gravame ha investito il decreto dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente n. 83/GAB del 26 marzo 2026, recante parere favorevole sulla valutazione di incidenza ambientale e autorizzazione ex art. 109 del decreto legislativo n. 152/2006, la delibera di Giunta del Comune di Lipari del 30 marzo 2026 e il decreto comunale n. 1 del 9 aprile 2026 di occupazione anticipata d’urgenza. In corso di causa l’Assessorato ha adottato il decreto n. 197/GAB del 22 giugno 2026, che ha annullato e sostituito il precedente decreto n. 83/GAB.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto escluso la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del proprietario che aveva definito consensualmente la propria posizione. La cessione volontaria chiude il rapporto espropriativo secondo una relazione di alternatività rispetto al decreto ablatorio, ma non rende controinteressato chi riceva dal provvedimento solo un vantaggio indiretto o riflesso.
Quanto alla produzione documentale tardiva, il Collegio ha richiamato l’art. 54, comma 1, c.p.a., che consente l’acquisizione eccezionale di documenti quando la produzione tempestiva sia risultata estremamente difficile, purché sia assicurato il contraddittorio. Nel caso di specie le parti avevano avuto effettiva possibilità di prendere posizione. Il decreto n. 197/GAB del 22 giugno 2026, comunicato il 26 giugno, ha determinato l’improcedibilità del gravame quanto al decreto n. 83/GAB, non più esistente perché annullato e sostituito.
Sul merito, la Sezione ha riconosciuto che la proprietà di immobili finitimi e della particella 159 differenzia la posizione del ricorrente, ma ha ritenuto le doglianze infondate. Il carattere preventivo della valutazione di incidenza impone che essa preceda l’approvazione definitiva del progetto e la realizzazione dell’intervento, non ogni antecedente scansione procedimentale. La Cassazione Civile, Sezioni Unite, ordinanza n. 15892 del 17 maggio 2022, valorizza detta natura in rapporto all’abilitazione finale. L’aggiudicazione, pertanto, non ha sanato alcunché: il procedimento si è concluso prima dell’avvio dei lavori.
Il profilo acustico è stato esaminato con la classificazione in classe II, più rigorosa di quella prospettata, con impatti di cantiere e di esercizio e con prescrizione di studio integrativo sulle misure di mitigazione. Il rinvio alla fase esecutiva costituisce affinamento tecnico-esecutivo di un giudizio ambientale già reso, non carenza istruttoria. L’assenza del piano comunale di zonizzazione acustica non paralizza l’approvazione, avendo l’Amministrazione assunto la classe II come parametro cautelativo.
Quanto all’ambiente marino, l’istruttoria ha acquisito rilievi morfo-batimetrici, indagini ROV, carta delle biocenosi, analisi dei sedimenti e studio diffusionale della salamoia, con scarico mediante diffusore a circa 45 metri di profondità e monitoraggio delle acque di controlavaggio. La prescrizione n. 7 non presenta profili di contraddittorietà e la censura sulla par condicio è inammissibile per difetto di attinenza con l’oggetto del provvedimento. Il rinvio alla fase esecutiva, la localizzazione in area già antropizzata, il richiamo alla classificazione urbanistica F2 e il difetto di alternative comparabili sostengono la scelta. Il decreto di occupazione n. 1 del 9 aprile 2026 è inammissibile e comunque improcedibile, avendo perso efficacia e non essendo mai stato notificato.
Nota della Redazione
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