Presupposizione e sospensione dell’atto sopravvenuto (TAR Basilicata n. 117 del 04.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione cautelare disposta su un atto amministrativo si estende, per il rapporto di presupposizione, agli atti sopravvenuti che, pure se formalmente distinti, risultino legati al primo da un nesso di necessaria dipendenza e ne reiterino il contenuto lesivo. La mera comunicazione di avvio del procedimento di riesame, ex legge generale sul procedimento amministrativo, non introduce alcun elemento di novità idoneo a superare la precedente misura cautelare, poiché l’iter di riesame deve necessariamente sfociare in nuovi provvedimenti che sostituiscano quelli già sospesi, previa valutazione del contributo partecipativo degli interessati.
Il Fatto
Un’associazione volontaria di protezione civile ha impugnato, con ricorso e successivi motivi aggiunti, una serie di atti del Comune di Viggiano, tra cui la revoca di una delibera di concessione in locazione ad uso gratuito di un immobile comunale e conseguenti ordinanze di sgombero. Il TAR, con precedenti ordinanze, aveva già disposto la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati con il ricorso introduttivo e con i primi due atti di motivi aggiunti, nelle more del riesame da parte dell’Ente.
Il Comune, dopo aver avviato il procedimento di riesame, ha adottato un terzo atto (un’ordinanza di sgombero) che l’associazione ha contestato con un terzo atto di motivi aggiunti, chiedendone la sospensione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato il rapporto di necessaria presupposizione tra gli atti la cui efficacia era già stata sospesa e l’atto sopravvenuto, avversato con il terzo atto di motivi aggiunti. Tale rapporto di dipendenza rende evidente che l’atto successivo non può trovare applicazione indipendente, poiché la sua lesività deriva direttamente dagli atti presupposti già caducati in via cautelare.
Il Collegio ha inoltre ribadito che l’avvio del procedimento di riesame, comunicato dall’Amministrazione, non costituisce un elemento di novità capace di rimettere in discussione le precedenti statuizioni cautelari. Il procedimento di riesame, infatti, non può esaurirsi in una mera comunicazione procedimentale, ma deve concludersi con l’adozione di nuovi provvedimenti che, all’esito dell’istruttoria e della disamina del contributo partecipativo presentato dalla parte interessata, sostituiscano integralmente quelli sospesi.
Da tale presupposizione è conseguita, de plano, la sospensione dell’efficacia dell’atto di diffida impugnato con il terzo atto di motivi aggiunti. La decisione, resa nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025, ha confermato la pubblica udienza di merito dell’11 marzo 2026 per la trattazione del ricorso nel merito.
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Nota della Redazione
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