L’abbattimento del bestiame è extrema ratio e richiede l’accertamento del focolaio (TAR Sicilia n. 2407 del 23.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La misura dell’abbattimento di tutti i capi di bestiame, prevista dal par. 4.4.7 dell’Allegato 1 del DM 2 maggio 2024, non risponde ad automatismi applicativi. In ossequio al principio di proporzionalità e alla lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata della disciplina, essa va intesa quale extrema ratio, praticabile solo quando misure meno incisive non siano idonee a garantire un’adeguata tutela della salute umana e non si possa in alcun modo preservare il benessere animale. L’art. 138 del Reg. UE n. 625/2017 consente la macellazione o l’abbattimento a condizione che si tratti della misura più appropriata. Ne deriva che, in assenza dell’accertamento di un focolaio infettivo in atto, l’abbattimento fondato sulla sola movimentazione non autorizzata è illegittimo per difetto di motivazione e per violazione del principio eurounitario di proporzionalità.
Il Fatto
Il ricorrente è titolare di uno stabilimento zootecnico sottoposto a blocco ufficiale con ordinanza del 6 maggio 2024, dopo il rilevamento di una sospetta positività alla tubercolosi bovina. I capi infetti vengono abbattuti; il controllo dell’11 giugno 2024 segnala un ulteriore capo positivo, mentre quello del 30 luglio 2024 non rileva alcuna positività.
Nel sopralluogo del 14 agosto 2024 i Carabinieri e il personale veterinario rinvengono presso l’allevamento, in promiscuità con i capi del ricorrente, dieci bovini recanti altro codice aziendale, anch’esso sottoposto a blocco, introdotti senza autorizzazione e senza i controlli pre-movimentazione. L’ASP adotta quindi l’ordinanza del 26 agosto 2024, poi ritirata in autotutela e sostituita dall’ordinanza del 18 settembre 2024, che dispone il blocco ufficiale, il divieto di movimentazione, l’abbattimento di tutti i capi presenti e la revoca del codice aziendale. Il ricorrente impugna gli atti davanti al TAR, che in sede cautelare sospende la sola misura dell’abbattimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio supera l’eccezione di inammissibilità per omessa impugnazione del DM 2 maggio 2024, ribadendo il potere del giudice amministrativo di disapplicare in via incidentale l’atto normativo subprimario in contrasto con la fonte sovraordinata, anche eurounitaria.
Nel merito, la questione centrale riguarda i limiti della misura ablativa. L’ASP ha richiamato il par. 4.4.7 dell’Allegato 1 del DM 2 maggio 2024 e gli artt. 137 e 138 del Reg. UE n. 625/2017, ma il Collegio osserva che l’art. 138 subordina l’abbattimento alla condizione che costituisca la misura più appropriata per la tutela della salute e del benessere animale. Anche il DM àncora l’abbattimento della totalità dei capi all’accertamento di focolai infettivi.
La finalità precauzionale della disciplina, volta a interrompere le catene infettive, si contempera dunque con il principio di proporzionalità: la misura ablativa non opera automaticamente ma va intesa quale extrema ratio. Nel caso concreto l’ASP non ha dimostrato la presenza di zoonosi nell’allevamento, perché i capi risultati infetti erano già stati abbattuti prima del reperimento dei bovini movimentati e il modello 2/33 del 30 luglio 2024 attestava la negatività dei restanti capi. L’abbattimento risulta così fondato unicamente sull’illecita movimentazione, con conseguente difetto di motivazione.
Il Collegio ritiene altresì sproporzionato l’abbattimento dei soli dieci capi illecitamente movimentati, non essendo emerso alcun focolaio di infezione. Si conformano invece al canone di proporzionalità le ulteriori misure di blocco ufficiale e revoca del codice aziendale, adeguate alla finalità di tutela preventiva. Quanto all’asserita incolpevolezza dello sconfinamento, la censura non è fondata: la corretta manutenzione dei recinti è comportamento esigibile dall’imprenditore agricolo secondo l’ordinaria diligenza, e i rapporti tra il ricorrente e la proprietaria dei bovini rinvenuti rendono non credibile l’ignoranza della movimentazione.
L’ordinanza è pertanto annullata nella sola parte relativa all’abbattimento, con conferma delle restanti statuizioni e ferma l’attività di vigilanza veterinaria dell’Amministrazione. Le spese della fase di merito sono compensate.
Nota della Redazione
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