Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2402 del 23.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996 per la proposizione delle azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione costituisce condizione di rituale incardinamento della procedura. Accertato il persistente inadempimento dell’ente intimato e l’assenza di motivi giustificativi, il giudice amministrativo afferma l’obbligo di integrale esecuzione del giudicato e fissa un termine congruo per l’adempimento. Decorso inutilmente tale termine, su istanza di parte, provvede in via sostitutiva il commissario ad acta nell’ulteriore termine stabilito. Le spese di precetto non sono dovute, perché l’uso di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto al giudice amministrativo l’esecuzione di un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Ragusa, con il quale era stato ingiunto al Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa il pagamento in suo favore della somma di 8.446,59 euro, oltre accessori. Il titolo era stato dichiarato definitivamente esecutivo con decreto n. 1660 del 21/03/2025.

Per l’ipotesi di perdurante inadempienza il ricorrente ha chiesto la nomina di un commissario ad acta, con vittoria di spese. L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio e la causa è stata posta in decisione alla camera di consiglio del 22 luglio 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso muovendo dalla verifica dei presupposti processuali dell’ottemperanza. La procedura risulta ritualmente incardinata: vi è la notificazione del titolo esecutivo, la dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, come modificato.

Superato il vaglio processuale, il Tribunale ha accertato che il decreto ingiuntivo non risulta tuttora ottemperato dall’ente intimato. Non sono emersi motivi giustificativi dell’inadempienza, con la conseguenza che va affermata la persistenza dell’obbligo in capo all’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo per le somme dovute, con detrazione di quanto già eventualmente versato dopo l’emissione del titolo o dopo la proposizione del ricorso.

Quanto ai tempi, il Collegio ha fissato in novanta giorni dalla notifica o comunicazione della decisione il termine per il pagamento del credito. Ha escluso la rifusione delle eventuali spese di precetto, sul rilievo che il ricorso a strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza prevista dall’art. 112 c.p.a. è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore.

Decorso infruttuosamente il termine, la sentenza prevede l’intervento sostitutivo del commissario ad acta, individuato nel Segretario generale del Comune di Ragusa o in altro dirigente delegato in possesso della necessaria professionalità, nell’ulteriore termine di novanta giorni. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in 850,00 euro oltre accessori, tenendo conto della natura della controversia assimilabile alle procedure esecutive mobiliari. Il compenso del commissario sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione di nota specifica nei termini indicati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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