Errata spedizione della richiesta di integrazione travolge l’ordine di demolizione (TAR Sicilia n. 2406 del 23.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di integrazione documentale relativa a un’istanza di concessione edilizia deve essere indirizzata al soggetto espressamente indicato dal richiedente come destinatario delle comunicazioni. L’invio a soggetto diverso determina un vizio procedimentale che travolge ogni attività successiva dell’Amministrazione. Qualora l’adempimento avrebbe presumibilmente consentito, secondo la normativa vigente all’epoca, l’accoglimento dell’istanza, l’ordinanza di demolizione e i provvedimenti conseguenti, compresa l’acquisizione del bene e dell’area di sedime, sono annullati. Il principio opera sul piano della correttezza procedimentale, a prescindere dall’accertamento nel merito dell’abusività delle opere.

Il Fatto

La vicenda riguarda un immobile realizzato nel Comune di Carlentini negli anni Sessanta, per il quale erano stati rilasciati un nulla osta del 1968, una licenza edilizia e un certificato di abitabilità del 1972. L’originario proprietario e costruttore presentò nel marzo 1980 istanza di concessione per le difformità esistenti, indicando espressamente il soggetto al quale indirizzare le comunicazioni.

Il Comune inviò le richieste di integrazione documentale del 1980 e del 1982 a un soggetto diverso da quello indicato, per poi archiviare la pratica. Nel 2023 l’Amministrazione ingiunse la demolizione di parte dell’edificio, ritenendola abusiva; seguirono un provvedimento che ordinava di non demolire, la comunicazione di acquisizione al patrimonio comunale e l’irrogazione di una sanzione pecuniaria. Il ricorrente, divenuto proprietario per successione, ha impugnato tali atti con ricorso e due motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio esclude di poter tenere conto delle difese del Comune, contenute in una memoria depositata in violazione del termine di trenta giorni liberi prima dell’udienza, previsto dall’art. 73, comma 1, cod. proc. amm. Il Collegio esclude anche che si tratti di memoria di replica, poiché l’atto costituisce la memoria di costituzione e prende posizione sui motivi di ricorso.

Nel merito, il primo motivo del ricorso introduttivo è fondato. Il Comune ha indirizzato le richieste di integrazione a un soggetto diverso da quello espressamente indicato nell’istanza del 29 marzo 1980. Il Collegio sottolinea che l’istanza era redatta su modulo prestampato, verosimilmente predisposto dall’Amministrazione, sì che non vi è margine per ritenere legittimo l’invio a persona diversa.

L’erronea spedizione inficia e travolge ogni attività successiva. L’adempimento alla richiesta di integrazione avrebbe presumibilmente consentito, allo stato della normativa all’epoca vigente, l’accoglimento dell’istanza. Su questa base il Collegio accoglie i ricorsi, dichiara assorbiti i motivi non espressamente delibati e annulla gli atti impugnati.

Quanto al regime delle spese, la complessità della vicenda giustifica la compensazione integrale tra le parti. La sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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