Rifiuto del riconoscimento della qualifica professionale non elusivo del giudicato se permangono spazi di discrezionalità (TAR Lazio n. 14481 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza è investito della cognizione piena del rispetto del giudicato e, ove ne ravvisi la mancata attuazione, la violazione o l’elusione, dei poteri dispositivi di cui all’art. 114, comma 4, cod. proc. amm., dichiarando la nullità dei provvedimenti emanati in violazione o elusione del giudicato ai sensi dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990. Non sussiste alcuna preclusione o decadenza processuale per effetto della mancata autonoma impugnazione del provvedimento sopravvenuto, purché la domanda di nullità sia ritualmente proposta nell’ambito del giudizio di ottemperanza. La riedizione del potere, pur non essendo esclusa in via generale, deve svolgersi nel tratto non coperto dal giudicato: l’effetto conformativo della sentenza di annullamento per vizi formali non esaurisce la discrezionalità amministrativa, che può riesaminare l’affare nella sua interezza. Il vizio di elusione del giudicato ricorre solo quando l’Amministrazione eserciti la medesima potestà in contrasto con un obbligo puntuale e integralmente desumibile dalla sentenza, ovvero attraverso un manifesto sviamento di potere diretto ad aggirare le prescrizioni del dictum.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una licenza di investigazione rilasciata dalle autorità svizzere, chiedeva al Ministero dell’Interno il riconoscimento della qualifica professionale per l’esercizio in Italia dell’attività di titolare di istituto di investigazione privata. Il TAR Lazio, con sentenza del 5 maggio 2025, aveva accolto il ricorso avverso il provvedimento di inammissibilità dell’istanza, annullando l’atto e facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. In sede di riedizione del procedimento, il Ministero avviava una nuova istruttoria e, con provvedimento del 5 agosto 2025, respingeva nuovamente l’istanza. Il ricorrente proponeva allora ricorso per ottemperanza, deducendo che il nuovo diniego costituisse una elusione del giudicato, in quanto i requisiti di formazione professionale sarebbero stati assorbiti dalla qualifica conseguita in Svizzera.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha in primo luogo disatteso l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse sollevata dall’Amministrazione. Ha chiarito che il giudice dell’ottemperanza è investito del potere di dichiarare la nullità del provvedimento elusivo sopravvenuto ai sensi del combinato disposto degli artt. 21-septies della legge n. 241/1990 e 114, comma 4, lett. b), cod. proc. amm., senza che rilevi la mancata autonoma impugnazione, essendo sufficiente che la domanda sia contenuta nell’atto introduttivo o in un successivo atto difensivo.
Nel merito, il Tribunale ha richiamato il principio dell’Adunanza Plenaria n. 2 del 2013, secondo cui la riedizione del potere non è esclusa, ma deve essere assoggettata a precisi limiti e vincoli di coerenza con il principio di buon andamento e di correttezza e buona fede. Ha quindi individuato il contenuto precettivo del giudicato: la sentenza aveva annullato il provvedimento per vizi formali, stabilendo che il d.lgs. n. 206/2007 si applica anche ai cittadini italiani che abbiano conseguito una qualifica professionale in altro Stato UE, ma non aveva riconosciuto un diritto incondizionato al rilascio della licenza ex art. 134 TULPS.
Il Collegio ha ritenuto che l’Amministrazione, con il nuovo provvedimento, non avesse violato o eluso il decisum. L’istruttoria svolta dall’Ufficio era adeguata e coerente con il dictum: era emerso che il ricorrente non aveva prodotto alcuna documentazione attestante il possesso del titolo di studio universitario richiesto dall’allegato G del D.M. n. 269/2010, avendo esibito solo certificati di corsi di durata limitata e licenze svizzere. La verifica in concreto delle competenze professionali, imposta dalla giurisprudenza unionale, aveva evidenziato una formazione inadeguata rispetto ai requisiti previsti dalla normativa italiana.
Il Tribunale ha precisato che l’effetto conformativo della sentenza di annullamento per vizi formali non ha l’effetto di “consumare” il potere dell’Amministrazione, che conserva la facoltà di riesercitare la propria discrezionalità nel tratto lasciato libero dal giudicato, potendo sollevare tutte le questioni rilevanti. Il ricorrente non ha dimostrato l’esistenza di un obbligo puntuale e integrale desumibile dalla sentenza, né un manifesto sviamento di potere diretto ad aggirare le prescrizioni del giudice.
La domanda risarcitoria è stata respinta per carenza dei presupposti, attesi i tempi brevi intercorsi tra la sentenza e il nuovo provvedimento, e per la mancata dimostrazione e quantificazione del danno. Le spese di lite sono state compensate per la complessità e parziale novità della vicenda.
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Nota della Redazione
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