Non è abnorme il rigetto dell’abbreviato semplice dopo il diniego di quello condizionato (Cass. pen. n. 32113/2026)

Principi di diritto (Massima)
All’esito del d.lgs. n. 150 del 2022, che ha modificato l’art. 458, comma 2, cod. proc. civ. pen. richiamando l’art. 438, comma 6-ter, cod. proc. pen., l’imputato che abbia visto rigettare o dichiarare inammissibile la richiesta di giudizio abbreviato può riproporla prima dell’apertura del dibattimento. La previsione, per la sua ampiezza, non è circoscritta all’abbreviato condizionato, rientrando in essa anche il caso di rigetto o inammissibilità della richiesta di giudizio abbreviato non condizionato, trattandosi di modalità differenziate del medesimo rito. Non è pertanto abnorme, né sotto il profilo strutturale né sotto quello funzionale, l’ordinanza che dichiari inammissibile o rigetti la richiesta di abbreviato non condizionato formulata all’udienza ex art. 458 cod. proc. pen. dopo il diniego di quello condizionato. Il rimedio è la riproposizione dinanzi al giudice del dibattimento.

Il Fatto

All’udienza fissata ai sensi dell’art. 458, comma 2, cod. proc. pen., il G.I.P. del Tribunale di Roma rigettava la richiesta di giudizio abbreviato condizionato all’esame di alcuni testimoni e disponeva il giudizio immediato con restituzione degli atti per la nuova fissazione dell’udienza dibattimentale. Dopo la lettura dell’ordinanza, il difensore rappresentava di voler procedere con giudizio abbreviato non condizionato, ma il Giudice, su concorde parere del pubblico ministero, dichiarava inammissibile la richiesta perché tardiva e non indicata precedentemente. Successivamente il difensore chiedeva la definizione con rito abbreviato incondizionato, reputando nulla l’ordinanza; il G.I.P., con provvedimento del 23 aprile 2026, dichiarava inammissibile l’istanza salvo l’esito del ricorso per cassazione.

L’imputato ricorreva per cassazione con un unico motivo, deducendo abnormità strutturale e funzionale dell’ordinanza per violazione del modello legale di accesso all’abbreviato semplice e violazione degli artt. 438, commi 5 e 5-bis, e 458, commi 1, 2-bis e 2-ter, cod. proc. pen. Il Procuratore generale concludeva per l’annullamento con rinvio.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la sequenza procedimentale. L’art. 458, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022, stabilisce che il giudice fissa in ogni caso l’udienza in camera di consiglio per la valutazione della richiesta di abbreviato; il comma 2-bis prevede che, se il giudice rigetta la richiesta condizionata, l’imputato, alla stessa udienza, può chiedere l’abbreviato ex art. 438, comma 1, il patteggiamento o la messa alla prova; il comma 2-ter dispone la rimessione al giudice del dibattimento se non è accolta alcuna richiesta. La norma dà attuazione alla delega della legge n. 134 del 2021 e si pone sulla scia della giurisprudenza che già ammetteva la richiesta di abbreviato semplice dopo il rigetto di quello condizionato, trattandosi di modalità differenziate del medesimo rito.

La Corte ritiene di dover rivedere l’orientamento che qualificava come abnorme il rigetto della richiesta di abbreviato non condizionato. L’art. 438, comma 6-ter, cod. proc. pen., richiamato dall’art. 458, comma 2, prevede che, in ogni altro caso in cui la richiesta di giudizio abbreviato sia stata dichiarata inammissibile o rigettata, l’imputato può riproporla prima dell’apertura del dibattimento e il giudice, se ritiene illegittima la dichiarazione o ingiustificato il rigetto, ammette il giudizio abbreviato. La disposizione, per la sua ampiezza, non può ritenersi circoscritta al solo abbreviato condizionato, rientrando in essa anche il caso dell’abbreviato non condizionato. La relazione illustrativa della riforma Cartabia conferma l’intenzione di allineare la disciplina alla sentenza della Corte costituzionale n. 169 del 2003 e alle Sezioni Unite Wajib.

La Corte richiama le Sezioni Unite Frija, secondo cui il rigetto o la dichiarazione di inammissibilità della richiesta di abbreviato non subordinata a integrazioni istruttorie, quando illegittimi, pregiudicano la scelta difensiva e l’aspettativa di riduzione premiale, con diritto dell’imputato di recuperare lo sconto sanzionatorio all’esito del giudizio. Richiama inoltre la pronuncia secondo cui, superato il rimedio restitutorio mediante regressione, la categoria dell’abnormità non è più pertinente, perché a fronte del diniego illegittimo sarà il giudice del dibattimento ad ammettere e definire il giudizio a prova contratta. La categoria dell’abnormità non è dunque prospettabile, né sotto il profilo strutturale, essendo previsto il rimedio della riproposizione, né sotto quello funzionale, non determinandosi alcuna stasi. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.

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Nota della Redazione

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Riferimenti normativi

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