Rapina impropria: nesso funzionale violenza profitto o impunità (Cass. pen. Sez. 2 n. 13663 del 15.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rapina impropria ex art. 628, comma secondo, cod. pen. postula, anche in caso di tentativo, che la violenza o la minaccia siano funzionalmente orientate ad assicurare il profitto del reato ovvero a garantire l’impunità dell’agente. Il mero dato temporale della successione tra atti di violenza e apprensione della res non è sufficiente a integrare il collegamento finalistico richiesto dalla norma, né consente di desumere automaticamente il dolo specifico. Qualora la condotta violenta si risolva in una reazione impulsiva priva di finalizzazione, il fatto non è sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 628 cod. pen.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, aveva applicato l’attenuante della lieve entità ex sentenza Corte costituzionale n. 86 del 2024 e ridotto la pena per il reato di rapina impropria aggravata dalla recidiva. L’imputato, dopo aver prelevato una bottiglia da un esercizio commerciale, l’aveva immediatamente scagliata contro il titolare che ne aveva richiesto il pagamento, colpendolo al volto, per poi proseguire con condotte di danneggiamento del locale, senza tentare di allontanarsi con il bene.

Avverso la decisione hanno proposto ricorso sia il Procuratore generale sia l’imputato. Il primo ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo e alla configurabilità della sottrazione; la difesa ha eccepito il difetto di correlazione tra accusa e sentenza, l’inaffidabilità della persona offesa e l’insussistenza del presupposto oggettivo della sottrazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi vertenti sul nucleo strutturale della fattispecie, prescindendo dalle contestazioni sulla ricostruzione fattuale, poiché l’annullamento si imponeva già aderendo alla ricostruzione operata dai giudici di merito.

Dalla stessa ricostruzione accolta dalla Corte territoriale emergeva che la res era stata immediatamente utilizzata come mezzo di offesa e distrutta all’interno del locale. La violenza, pertanto, non risultava funzionalmente orientata ad assicurare il profitto del reato o a garantire l’impunità dell’agente, essendosi risolta in una reazione immediata alla richiesta di pagamento. Il giudice di secondo grado aveva invece valorizzato la mera successione cronologica tra apprensione del bene, violenza e allontanamento, fondando su tale dato l’affermazione di responsabilità.

La Cassazione ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 34952 del 2012, Reina, secondo cui, anche nell’ipotesi di tentativo, la rapina impropria postula che la violenza o la minaccia siano funzionalmente orientate all’assicurazione del profitto ovvero al conseguimento dell’impunità, restando altrimenti estranee alla struttura della fattispecie. Il dolo specifico non può essere desunto in via automatica dalla sola commissione di un atto violento successivo all’apprensione del bene.

La sentenza impugnata è stata pertanto annullata senza rinvio, non essendo configurabile il reato contestato alla luce dei fatti accertati. Gli ulteriori motivi di ricorso sono rimasti assorbiti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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