Prescrizione, rileva la sospensione disposta anche senza statuizione sull’impedimento (Cass. pen. n. 32390/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di prescrizione, il decorso del termine per i reati consumati inizia dal giorno successivo a quello in cui si è esaurita la condotta illecita e termina alle ore ventiquattro del giorno finale calcolato secondo il calendario comune. Ai fini del computo rilevano i periodi di sospensione conseguenti ai differimenti disposti per legittimo impedimento del difensore, secondo la previsione dell’art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen. La sospensione opera in forza del provvedimento di rinvio adottato dal giudice, che dà atto dell’istanza e dispone la sospensione dei termini prescrizionali, anche quando non emetta alcuna statuizione espressa sulla legittimità dell’impedimento addotto. Il controllo in cassazione sulla natura processuale della doglianza consente l’accesso agli atti del giudizio di merito.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Latina che aveva dichiarato l’imputato colpevole del reato di ricettazione e lo aveva condannato alle pene di legge. L’imputato proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo erronea applicazione dell’art. 159, terzo comma, cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione per l’omessa dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Sosteneva che all’udienza del 23 aprile 2018 era stata avanzata rituale richiesta di rinvio per legittimo impedimento, cui doveva essere applicata la sospensione del termine per sessantuno giorni, e che il reato, commesso il 17 marzo 2015, si era prescritto il 2 dicembre 2025, prima della sentenza d’appello. Deduceva inoltre che la Corte territoriale aveva erroneamente interpretato l’istanza come mera richiesta di rinvio.
La Sostituta Procuratrice generale chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte, esaminati gli atti in ragione della natura processuale della doglianza, rileva che all’udienza del 23 aprile 2018 il giudice ha dato atto del deposito, il giorno precedente, della richiesta del difensore di fiducia di rinvio per legittimo impedimento; il difensore presente si è rimesso alla decisione e il giudice ha sospeso i termini di prescrizione rinviando all’udienza del 14 marzo 2019. Il verbale dà conto dell’istanza di rinvio, della remissione delle parti e della sospensione dei termini prescrizionali. Diversamente da quanto statuito nelle successive udienze dell’11 luglio 2019, del 13 gennaio 2022 e del 9 marzo 2023, in cui ha espressamente ritenuto la legittimità dell’impedimento, il giudice nel 2018 ha semplicemente rinviato sospendendo i termini, senza statuire sull’impedimento. Con l’istanza il difensore non aveva peraltro dichiarato alcunché sull’impossibilità di farsi sostituire.
Premesso che il decorso del termine di prescrizione inizia per i reati consumati dal giorno in cui si è esaurita la condotta illecita, con computo dalle ore zero del giorno successivo e termine alle ore ventiquattro del giorno finale, la Corte evidenzia che, a fronte di una condotta consumata il 7 maggio 2015 e applicando il termine ordinario di dieci anni, ai sessantuno giorni complessivi per il differimento dall’11 luglio 2019 all’8 aprile 2021 si aggiungono ulteriori sessantuno giorni per il differimento dal 13 gennaio 2022 al 9 marzo 2023, ulteriori sessantuno giorni per il differimento dal 9 marzo 2023 al 25 maggio 2025 e ulteriori trecentoventicinque giorni per il differimento semplice dal 23 aprile 2018 al 14 marzo 2019, per complessivi 508 giorni di sospensione. Si perviene così alla data finale del 27 settembre 2026, successiva alla data di emissione della sentenza dell’11 giugno 2026.
Restano pertanto esclusi i vizi di violazione di legge e di motivazione denunciati. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo ragioni per ritenere il ricorso presentato senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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Nota della Redazione
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