Abilitazione e 24 CFU non equivalgono per la seconda fascia (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12416 del 07.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di supplenze temporanee, nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto vanno inseriti i soli aspiranti titolari di abilitazione. A costoro non sono equiparabili i docenti che vantino esclusivamente il possesso congiunto della laurea magistrale e di 24 CFU, ai sensi dell’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 59 del 2017, nel testo vigente dal 1° gennaio 2019 fino alla modifica operata dal d.l. n. 36 del 2022: questi ultimi devono trovare collocazione nella terza fascia. Il superamento delle prove concorsuali soltanto costituisce abilitazione all’insegnamento; il possesso dei titoli richiesti per la partecipazione al concorso non integra di per sé il titolo abilitante.
Il Fatto
Un docente, in possesso del diploma di tecnico geometra, di laurea magistrale in ingegneria e di 24 crediti formativi universitari, agiva in giudizio per ottenere l’inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto delle province di Ascoli Piceno e di Fermo, per il biennio 2020/2022. Il Tribunale di Fermo accoglieva la domanda e la Corte d’Appello di Ancona respingeva il gravame del Ministero dell’Istruzione e dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche.
Il giudice distrettuale aveva ritenuto che il legislatore avesse equiparato a tutti gli effetti il possesso congiunto del titolo di laurea e dei 24 crediti all’abilitazione, dichiarando conseguentemente il contrasto del d.m. n. 374 del 2017 con le norme di legge sovraordinate. Il Ministero ricorreva quindi per cassazione, denunciando la confusione tra i requisiti di accesso ai concorsi e quelli richiesti per l’iscrizione nelle diverse fasce delle graduatorie.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da una premessa processuale. L’intimato non si era costituito, limitandosi a depositare un’istanza per l’autorizzazione alla visibilità telematica del fascicolo. Tale atto non è equipollente alla costituzione in giudizio, perché il potere conferito al difensore è limitato all’attività specificata e non comprende la rappresentanza e la difesa nel giudizio di legittimità.
Il Collegio esclude poi la formazione del giudicato interno sul capo relativo alla prima fascia delle graduatorie provinciali. La sentenza impugnata e il ricorso si riferivano espressamente alla sola seconda fascia, ma l’acquiescenza alle parti non impugnate non si verifica quando le statuizioni, pur formalmente distinte, presuppongano la verifica di un comune requisito giuridico, negato dalla parte soccombente e oggetto di specifica impugnazione. La censura su uno solo degli elementi della sequenza fatto-norma-effetto riapre quindi la cognizione sull’intera statuizione.
Nel merito il ricorso è fondato. La Corte richiama il principio enunciato da Cass. n. 7084/2024, deliberata nella stessa camera di consiglio, secondo cui nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto vanno inseriti i soli titolari di abilitazione. Il possesso congiunto della laurea e dei 24 crediti non è equiparabile all’abilitazione, poiché l’art. 5, comma 4 ter, d.lgs. n. 59 del 2017 chiarisce che è unicamente con il superamento delle prove concorsuali che l’abilitazione si acquisisce.
La distinzione tra titolo di abilitazione e titolo di studio è costantemente ribadita dalla giurisprudenza di legittimità e amministrativa. Per le graduatorie di istituto, il d.m. n. 131 del 2007 include nella seconda fascia i docenti in possesso della specifica abilitazione o dell’idoneità conseguita all’esito di procedure concorsuali. Per le graduatorie provinciali, l’ordinanza n. 60 del 2020 ha riservato la prima fascia ai soli soggetti muniti dello specifico titolo abilitante.
La Corte territoriale ha dunque errato nel ritenere equipollente al titolo abilitante il conseguimento della laurea e dei 24 crediti. La sentenza è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito con il rigetto delle domande. La complessità e la novità della questione giustificano la compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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