Assegnazione alloggio ERP in regolarizzazione: cessata la materia del contendere per sopravvenuta attività satisfattiva (TAR Lazio n. 13219 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la declaratoria di cessazione della materia del contendere opera quando, successivamente alla sentenza di annullamento, l’amministrazione adotti un’attività integralmente satisfattiva dell’interesse azionato, sì da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito. Ai sensi dell’art. 34, co. 5, c.p.a., il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere qualora la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo fatto valere, come nell’ipotesi di accoglimento dell’istanza di assegnazione in regolarizzazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica e di intervenuta sottoscrizione del contratto di locazione. In tal caso, le spese di lite possono essere compensate, anche su accordo delle parti.
Il Fatto
La ricorrente, residente sin dalla nascita in un alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato al nonno nel 1961, chiedeva l’assegnazione in regolarizzazione dell’immobile ai sensi della normativa regionale. Il rigetto dell’istanza, motivato dalla disponibilità di un altro alloggio in capo a un soggetto non legato da vincolo di parentela né di convivenza, veniva annullato dal TAR Lazio con sentenza passata in giudicato. Essendo rimasta inottemperante l’amministrazione, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza.
Nelle more del giudizio, Roma Capitale adottava una determinazione dirigenziale di accoglimento dell’istanza di assegnazione in regolarizzazione, trasmessa all’Ater per gli adempimenti consequenziali. All’udienza camerale, il difensore della ricorrente riferiva l’intervenuta sottoscrizione del contratto di locazione, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e aderendo alla richiesta di compensazione delle spese avanzata dalla difesa resistente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando come l’accoglimento dell’istanza di assegnazione e la successiva sottoscrizione del contratto di locazione avessero determinato il pieno soddisfacimento dell’interesse azionato dalla ricorrente. Il giudizio di ottemperanza, finalizzato ad ottenere l’esecuzione della sentenza di annullamento, risultava pertanto privo di utilità residue.
La pronuncia richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la cessazione della materia del contendere consegue a una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse fatto valere in giudizio, come ribadito da Cons. Stato, sez. V, n. 1390/2024. Elemento decisivo è che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo esercitato, non residuando alcuna utilità alla pronuncia di merito.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione, in ragione dell’accordo intervenuto tra le parti sul punto. La sentenza è stata infine dichiarata eseguibile dall’autorità amministrativa, con obbligo di oscuramento delle generalità a tutela della riservatezza della parte interessata.
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Nota della Redazione
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