Concorso tra sequestro preventivo e probatorio sulla medesima res (Cass. pen. Sez. 2 n. 10544 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È ammissibile che il sequestro preventivo venga disposto su cose già sottoposte a sequestro probatorio, qualora ricorrano contemporaneamente i presupposti normativi di entrambi gli istituti. Il vincolo di indisponibilità derivante dall’adozione di una delle due misure non osta infatti a che possa essere rafforzato con l’emissione dell’altra, così da garantire che, al venir meno dell’una, rimanga integro l’effetto dell’altra. Il giudice è comunque tenuto ad accertare e a motivare l’esistenza dei relativi presupposti, con specifico riferimento alle esigenze di tipo impeditive e a quelle funzionali ad assicurare la futura confisca.
Il Fatto
Il G.i.p. del Tribunale di Nola rigettava l’opposizione proposta dal titolare di un’impresa individuale di commercio all’ingrosso di parti per autoveicoli avverso il decreto con cui il pubblico ministero aveva respinto la richiesta di restituzione delle cose sequestrate dalla polizia giudiziaria in esecuzione di un decreto di perquisizione e sequestro probatorio. All’indagato era contestata la detenzione e l’utilizzo di prodotti petroliferi ottenuti da fabbricazioni clandestine, destinati alla messa in commercio in confezioni recanti segni distintivi contraffatti. Nell’accogliere l’opposizione, il G.i.p. confermava il decreto di sequestro probatorio, disponendo che il vincolo permanesse anche a fini preventivi. Avverso tale ordinanza l’interessato proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ripercorso i principi in tema di ammissibilità del ricorso avverso le ordinanze del giudice per le indagini preliminari in materia di sequestro preventivo o probatorio. Richiamando le Sezioni Unite, ha precisato che tale ricorso è ammesso solo per violazione di legge, nozione comprensiva sia degli errores in iudicando o in procedendo, sia dei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
Quanto al primo motivo di ricorso, incentrato sull’abnormità della conversione del vincolo probatorio in vincolo preventivo, la Corte lo ha ritenuto infondato. Ha ribadito che è ammissibile il sequestro preventivo di cosa già sottoposta a sequestro probatorio quando ricorrano contemporaneamente i presupposti di entrambi gli istituti. Le due misure assolvono a funzioni diverse: quella preventiva mira a impedire l’aggravamento o la protrazione delle conseguenze del reato o ad assicurare la futura confisca; quella probatoria serve ad assicurare le cose necessarie per l’accertamento dei fatti. Ne consegue che il vincolo derivante dall’adozione dell’una non esclude che lo stesso possa essere rafforzato con l’emissione dell’altra, essendo decisivo che il giudice accerti e motivi la sussistenza dei presupposti di entrambe.
Nel caso di specie, il G.i.p. aveva adeguatamente argomentato sia in ordine alle esigenze preventive di tipo impeditivo sia con riferimento a quelle funzionali ad assicurare la confisca. Anche il secondo motivo di ricorso è stato rigettato: la lamentata mancata distinzione tra beni sospetti e beni di ordinaria commercializzazione è stata ritenuta conseguenza non di un vizio dell’ordinanza impugnata, ma dell’istanza di restituzione, che non aveva specificato quali beni, tra l’ingente numero di quelli sottoposti a vincolo, fossero da ritenere non “sospetti”. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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