Sentenza penale nulla se manca una pagina della motivazione (Cass. pen. Sez. VI n. 36885 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
È nullo per difetto di motivazione, ai sensi degli artt. 125, comma 3, e 546, comma 3, cod. proc. pen., il provvedimento che manchi di una delle pagine che lo compongono, quando l’incompletezza materiale non sia idonea a rendere conto dell’iter logico-giuridico della decisione. La frattura logica dell’argomentazione non può essere degradata a mero errore materiale di affoliazione. L’impossibilità di risalire al contenuto di una parte della decisione relativa alla posizione della parte ricorrente determina la nullità della sentenza, con annullamento e rinvio per nuovo giudizio.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano, con sentenza dell’11/02/2025, aveva confermato la condanna pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari in sede di rito abbreviato per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e per una serie di reati fine.
Il difensore della condannata ha proposto ricorso per cassazione deducendo, tra l’altro, la violazione degli artt. 125, comma 3, e 546, comma 3, cod. proc. pen. per la mancanza grafica della pagina n. 77 della sentenza impugnata. Disposta la trattazione scritta, il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, riconoscendogli carattere assorbente. Il principio richiamato è quello per cui è nullo per difetto di motivazione il provvedimento che manchi di una delle pagine che lo compongono quando la motivazione, a fronte di tale incompletezza materiale, non sia idonea a rendere conto dell’iter logico-giuridico della decisione.
La decisione richiama sul punto Sez. 6 n. 31392 del 07/10/2020, Ziyat, Rv. 279888. La posizione della ricorrente era esaminata alle pagine da n. 75 a n. 95 della sentenza impugnata.
Dall’esame degli atti emerge che manca la pagina n. 77: si passa da un periodo non concluso a pagina 76 direttamente a pagina 78, peraltro duplicata. La Corte ha qualificato la frattura logica come vistosa, escludendo che si sia trattato di un mero errore materiale di affoliazione. L’omissione impedisce di comprendere il percorso logico seguito dal giudice.
L’impossibilità di risalire al contenuto di una parte della decisione relativa alla posizione della ricorrente rende, pertanto, nullo il provvedimento. Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio.
Nota della Redazione
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