Confisca ex art. 2641 c.c. e revoca del terzo per illegittimità costituzionale (Cass. pen. Sez. 1 n. 6220 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’obbligatorietà della confisca di cui all’art. 2641 cod. civ. non rimuove la legittimità dell’ablazione, che residua in termini facoltativi ai sensi dell’art. 240 cod. pen. In caso di bene fittiziamente intestato a un terzo, questi è legittimato a far valere, in sede di esecuzione, esclusivamente la propria effettiva titolarità del cespite, restando a lui preclusa la deduzione dell’insussistenza dei presupposti applicativi della misura o l’eccezione di incostituzionalità della norma che la disciplina, riservate al condannato.

Il Fatto

Con ordinanza del 2 luglio 2025 il Tribunale di Ancona, quale giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza di una società, terza interessata, e ha disposto la revoca della confisca di un immobile a questa formalmente intestato, disposta per il reato di cui all’art. 2635 cod. civ. con sentenza passata in giudicato. Il giudice aveva fondato la decisione sulla sentenza della Corte costituzionale n. 7 del 2025, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’obbligatorietà della confisca, diretta e per equivalente, prevista dall’art. 2641 cod. civ.. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica, deducendo il travalicamento dei poteri del giudice dell’esecuzione, atteso che la società terza, quale intestataria fittizia, non avrebbe potuto giovarsi della declaratoria di incostituzionalità.

La Motivazione della Corte

La prima sezione penale ha preliminarmente scrutinato la natura della confisca disciplinata dall’art. 2641 cod. civ., qualificata dalla Corte costituzionale come vera e propria pena, di carattere patrimoniale. La declaratoria di illegittimità ha investito la sola previsione di obbligatorietà della misura, che vincolava il giudice ad applicarla anche quando risultasse manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità del reato e alle condizioni economiche del condannato, in violazione degli artt. 3 e 27 Cost. e del principio di proporzionalità delle pene sancito dall’art. 49 CDFUE. La pronuncia, ha precisato la Corte, non ha eliminato la confisca in sé, ma ne ha solo rimesso la applicazione alla valutazione discrezionale del giudice, in coerenza con la regola generale di cui all’art. 240 cod. pen..

Da tale ricostruzione la Corte ha tratto la conseguenza che il giudice dell’esecuzione è incorso in un duplice errore. Da un lato, ha omesso di verificare se il provvedimento di confisca contenesse valutazioni concretamente valorizzabili ai fini della confisca facoltativa, o si fosse invece limitato a prendere atto dell’obbligatorietà della misura. Dall’altro, ha erroneamente applicato la declaratoria di incostituzionalità a una confisca diretta, sebbene la questione di legittimità avesse ad oggetto, nella parte rilevante, la sola confisca per equivalente.

Quanto alla posizione della società terza, la Corte ha richiamato il principio enunciato dalle Sezioni Unite Putignano (Sez. U, n. 30355 del 2025), secondo cui, in caso di bene ritenuto fittiziamente intestato, il terzo può rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità del cespite, senza poter prospettare l’insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltanto dal proposto. Tale principio è stato esteso dalla giurisprudenza alla confisca per sproporzione e va applicato anche alla confisca ex art. 2641 cod. civ., attesa l’identità di ratio tra le diverse ipotesi ablative. L’intestatario fittizio non può pertanto giovarsi, in sede esecutiva, della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’obbligatorietà della confisca, né tanto meno delle norme che riconoscono al solo condannato il diritto a ottenere la rimozione degli effetti della pronuncia di incostituzionalità.

La Corte ha reputato, quindi, fondato il ricorso del Procuratore, annullando l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Ancona, perché rivaluti i profili di opposizione dedotti dalla società terza nel rispetto dei limiti di legittimazione sopra delineati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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