Segnalazione certificata di agibilità e collaudo delle opere di urbanizzazione (TAR Lombardia n. 522 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La segnalazione certificata di agibilità può riguardare singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, solo qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio, ai sensi dell’art. 24, comma 4, lett. a), d.P.R. n. 380/2001. La mancata approvazione del collaudo delle opere di urbanizzazione, ancorché il procedimento sia ancora in corso, legittima il diniego dell’agibilità dei singoli immobili, trattandosi di presupposto legale non derogabile dalla sottoscrizione della convenzione urbanistica. La circostanza che l’amministrazione possa procedere all’escussione della fideiussione prestata a garanzia dell’esecuzione delle opere non esclude la carenza del presupposto legale, né vale a superare il diniego, in assenza di dimostrazione dell’esistenza di una polizza intestata alla ricorrente.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava i provvedimenti comunali di respingimento della pratica di Segnalazione Certificata di Agibilità per alcune palazzine site nel Piano di Lottizzazione “Mirasole”, nonché il preavviso di rigetto della medesima segnalazione. L’amministrazione comunale aveva fondato il diniego sulla mancata approvazione del collaudo delle opere di urbanizzazione primaria previste nel comparto, ritenendo tale requisito indispensabile ai fini del rilascio dell’agibilità dei singoli edifici.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, nella sommaria valutazione propria della fase cautelare, ha ritenuto il ricorso privo di sufficiente fumus boni iuris. L’amministrazione ha correttamente evidenziato che il perfezionamento della pratica relativa all’agibilità dei singoli immobili è impedito dalla mancata approvazione del collaudo delle opere di urbanizzazione previste dall’intervento edilizio.
Tale motivazione è fondata, oltre che sugli obblighi assunti con la sottoscrizione della convenzione urbanistica, direttamente sull’art. 24, comma 4, lett. a), d.P.R. n. 380/2001, il quale consente la segnalazione per singoli edifici o porzioni funzionalmente autonomi soltanto se siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento. Il dato testuale della norma preclude pertanto un’interpretazione che svincoli l’agibilità parziale dal collaudo generalizzato delle opere.
Il Tribunale ha inoltre rilevato che il Comune aveva già denunciato in più occasioni l’irregolare esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e che, all’attualità, risulta avviato il procedimento finalizzato al diniego o alla non approvazione del collaudo. Nel corso di tale iter procedimentale potranno essere puntualmente indicate le ragioni tecniche e le criticità sottese alla valutazione negativa, senza che ciò configuri un difetto di istruttoria nella fase cautelare.
Da ultimo, il Collegio ha escluso che la correttezza della motivazione comunale possa essere smentita dalla possibilità per l’amministrazione di escutere la fideiussione prestata a garanzia dell’esecuzione delle opere, mancando in atti la dimostrazione dell’esistenza di una polizza intestata alla ricorrente. Sulla base di tali rilievi, l’istanza cautelare è stata respinta, con compensazione delle spese della fase processuale.
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Nota della Redazione
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