Abusi su fascia demaniale marittima: ordine di demolizione e sanzione per inottemperanza (TAR Sicilia n. 2418 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di repressione degli abusi edilizi su area demaniale marittima, i poteri di polizia demaniale previsti dall’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001 possono essere legittimamente esercitati anche per costruzioni poste in tutto o in parte su area privata, purché collocate a meno di 30 metri dal confine con il demanio: in tal caso l’attività edilizia è legittima solo se preceduta dal nulla osta del Capo di Compartimento Marittimo ai sensi dell’art. 55 cod. nav. La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, commi 4 e ss., del d.P.R. n. 380/2001 non è misura alternativa alla demolizione, ma strumento che presidia la mancata ottemperanza all’ordine, ed è applicabile anche agli interventi senza titolo su bene demaniale. L’ordine di demolizione, avendo natura vincolata, non richiede motivazione sulle ragioni di pubblico interesse né la previa comunicazione di avvio del procedimento, né la diffida ex art. 35, non emergendo un principio di prova che il provvedimento sarebbe stato diverso.
Il Fatto
In data 2 aprile 2025 il Comune notificava alle ricorrenti due ordinanze dirigenziali — n. 5 e n. 6 del 31 marzo 2025 — con cui veniva ingiunta la demolizione, a cura e spese delle destinatarie ed entro novanta giorni, di opere abusive realizzate su area demaniale marittima. Le opere consistevano, per la prima ordinanza, in una piattaforma abusiva di mq 10 circa; per la seconda, in un muro in c.a. e in un ulteriore muro con rampa di scala, ricadenti nella fascia di rispetto di 30 metri dal confine con il pubblico demanio.
Le ricorrenti impugnavano i provvedimenti davanti al TAR Sicilia, deducendo la violazione dell’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001 per difetto di istruttoria sull’identificazione dei responsabili, la collocazione delle opere su proprietà privata, l’illegittimità dell’irrogazione della sanzione pecuniaria in area demaniale, l’omessa diffida e la mancata comunicazione di avvio del procedimento. Il Comune si costituiva chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge tutti i motivi. Quanto all’istruttoria, la produzione documentale dell’ente — le note dell’Ufficio Circondariale Marittimo n. 4151 e 4152 del marzo 2025, richiamate nelle stesse ordinanze — dimostra che l’amministrazione ha acquisito elementi da cui desumere le responsabili dell’abuso. Tali atti promanano da ufficiali di polizia giudiziaria nell’ambito di un sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., con previa identificazione del responsabile ai sensi dell’art. 161, comma 1, c.p.p.
Nel merito, la circostanza dirimente è che le opere sono poste a meno di 30 metri dal demanio marittimo, come emerge dalle stesse risultanze del consulente di parte. Questa constatazione rende abusive le edificazioni anche a volerle collocare interamente in area privata: i poteri dell’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001, riconducibili alla polizia demaniale, operano anche per costruzioni su fondo privato a ridosso del confine, poiché in tal caso l’edificazione è legittima solo se preceduta dal nulla osta ex art. 55 cod. nav. È fatto non contestato — e dunque provato ex art. 64, comma 2, c.p.a. — la mancanza del nulla osta e di qualsiasi istanza volta a ottenerlo.
Sul quarto motivo, il Collegio chiarisce che la sanzione pecuniaria non è alternativa alla demolizione, ma strumento che presidia la mancata ottemperanza all’ordine: la disciplina dell’art. 31, commi 4 e ss., d.P.R. n. 380/2001 è applicabile anche agli interventi senza titolo su bene demaniale.
Infine, i motivi procedimentali sono infondati. L’ordine di demolizione, per la sua natura vincolata, non richiede motivazione sulle ragioni di pubblico interesse né garanzie partecipative, secondo il principio espresso da Cons. Stato, sez. VII, n. 6450 del 18 luglio 2024. Adattando tali principi alla diffida ex art. 35, la parte non ha offerto alcun principio di prova che il provvedimento sarebbe stato diverso: si applica quindi l’art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990.
Nota della Redazione
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