Esecuzione del giudicato e controvalore pecuniario della carta elettronica del docente (TAR Campania n. 3579 del 05.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di esecuzione del giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, l’azione di ottemperanza di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è proponibile una volta decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Accertata l’inerzia dell’amministrazione, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato e, ove il termine fissato dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio sia spirato per fatto imputabile all’amministrazione stessa, questa è tenuta alla erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo, attesa la natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria. L’amministrazione non può giovarsi del proprio contegno inerte per sottrarsi all’adempimento.

Il Fatto

La ricorrente, docente, agisce in ottemperanza per conseguire l’attuazione della sentenza con cui il giudice ordinario ha accertato il diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per tre anni scolastici, per un totale di € 1.500,00.

Il titolo è passato in giudicato per mancata impugnazione, come da attestazione di cancelleria. La ricorrente lamenta l’esito infruttuoso della notifica del titolo e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Chiede quindi la condanna dell’amministrazione al pagamento, con nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla verifica dei presupposti processuali dell’azione. Richiamato il disposto dell’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., rileva che la fattispecie rientra nella lett. c), trattandosi di sentenza passata in giudicato del giudice ordinario di cui si chiede l’adempimento dell’obbligo di conformazione da parte della pubblica amministrazione.

Sul piano dei termini, il Tribunale accerta il rispetto tanto del termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., quanto di quello di cui agli artt. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm.. La sentenza ottemperanda risulta ritualmente notificata presso la sede dell’amministrazione resistente e da tale notifica è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.

Non risultando allegata alcuna prova dell’adempimento, il Collegio dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, fissando il termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Il passaggio di maggiore interesse riguarda il rapporto tra il termine di fruizione fissato dal giudice ordinario e l’inerzia amministrativa. Il Tribunale precisa che, ove quel termine sia decorso, l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo. La ragione risiede nella natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria e nel rilievo che il mancato rispetto del limite temporale non è dipeso dalla ricorrente, ma da una condotta omissiva dell’amministrazione, che non può trarre vantaggio dal proprio contegno inerte.

Il Collegio nomina quindi un commissario ad acta individuato in un Dirigente della competente Direzione generale, senza compenso e con facoltà di delega, incaricato dell’allocazione della somma in bilancio e dell’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. Viene precisato che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. È invece respinta la domanda di astreintes, non ritenendosi equa l’applicazione della misura in ragione del tempo trascorso dal giudicato. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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