Abusi maggiori in zona vincolata insanabili anche con vincolo relativo (TAR Abruzzo n. 479 del 28.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio ex art. 32 legge n. 326/2003, le opere abusive realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico sono suscettibili di sanatoria solo se rientrano nelle tipologie minori di cui ai numeri 4, 5 e 6 delle tabelle allegate alla legge n. 47/1985, siano conformi agli strumenti urbanistici e sia acquisito il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. Sono invece in ogni caso insanabili gli abusi maggiori di cui ai numeri 1, 2 e 3 delle medesime tabelle, anche quando l’area sia gravata da vincolo di inedificabilità relativa e le opere risultino urbanisticamente conformi. Ne consegue che è superfluo richiedere il parere di compatibilità paesaggistica alla Soprintendenza. Il silenzio-assenso sulla domanda di condono non si perfeziona per il solo decorso del termine, essendo necessario che il Comune acquisisca la prova dell’effettiva sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi.
Il Fatto
La società ricorrente otteneva nel 2002 una concessione edilizia per un villino unifamiliare da realizzare in un’area del Comune di Pescara ricompresa nel perimetro del d.m. 7 maggio 1974, istitutivo di un vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 42/2004. In difformità dal titolo veniva edificato un fabbricato di quattro unità abitative, con due nuovi livelli fuori terra, chiusura del portico e modifica della copertura, per un incremento complessivo di superficie pari a 715,32 mq.
Nel 2004 la società presentava cinque domande di sanatoria ai sensi della legge n. 326/2003; una delle unità veniva poi venduta ai ricorrenti. Il Comune trasmetteva gli atti alla Soprintendenza, che nel 2019 dichiarava irricevibile l’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica e ne disponeva l’archiviazione. Seguiva il diniego comunale di condono, impugnato con ricorso e motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la disciplina dell’art. 32, comma 27, lett. d), legge n. 326/2003 richiamando un orientamento consolidato (Cons. St. n. 4704 del 2026, Cons. St. n. 2221 del 2026, Cons. St. n. 688 del 2026): la sanatoria in zona vincolata è ammessa soltanto per gli interventi di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria. Gli abusi maggiori restano esclusi in ogni caso, a prescindere dalla natura assoluta o relativa del vincolo e dalla conformità urbanistica.
La qualificazione dell’intervento è decisiva. Le opere contestate appartengono alla tipologia 1 della tabella allegata alla legge n. 47/1985 e consistono in un rilevante ampliamento di superficie e volume rispetto al titolo del 2002. Il Collegio esclude pertanto la riconducibilità alle tipologie minori invocate dai ricorrenti.
Il Tribunale ritiene inutile la richiesta del parere di compatibilità paesaggistica, poiché l’insanabilità degli abusi maggiori in area vincolata opera a monte (Cons. St. n. 8043 del 2022). Supera poi la censura sul preteso silenzio-assenso sul parere della Soprintendenza e sulla domanda di condono: il perfezionamento richiede la prova dei requisiti, non il solo decorso del termine (Cons. St. n. 6588 del 2026).
Quanto alle proposte di modifica progettuale, il Collegio conferma che il parere ex art. 32 legge n. 47/1985 è a sanatoria e non in vista di future costruzioni: esso valuta l’opera quale risulta dall’attività abusiva e non può contenere prescrizioni relative a un’attività futura (pareri Cons. St. n. 853/98 e n. 1864/98). Le medesime considerazioni valgono per gli atti comunali che hanno fatto proprie le osservazioni della Soprintendenza.
Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto respinti, con compensazione delle spese per la complessità della controversia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.