Impianto antincendio sprinkler non è bene strumentale per la Nuova Sabatini (TAR Lazio n. 15313 del 28.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’accesso alle agevolazioni della c.d. Nuova Sabatini, il requisito della strumentalità del bene va inteso in senso restrittivo e incentrato sulla stretta inerenza al processo produttivo, non sulla mera funzionalità rispetto all’organizzazione aziendale. Non è perciò ammissibile la spesa per un impianto antincendio sprinkler, che assolve a una funzione accessoria di protezione e non determina alcun incremento, diversificazione o nuova funzionalità produttiva. L’adempimento di un obbligo normativo di installazione attiene alle condizioni di legittimo esercizio dell’attività e non muta la natura del bene. La revoca parziale dell’agevolazione non contrasta con la precedente ammissione, inserendosi la verifica dei presupposti nel procedimento articolato che prosegue nella fase di attuazione e rendicontazione.

Il Fatto

La società ricorrente aveva ottenuto, con decreto del 12 maggio 2022, un contributo ai sensi del d.l. n. 69 del 2013 e dei decreti interministeriali del 25 gennaio 2016 e del 22 aprile 2022, per un programma di investimento comprensivo di un impianto antincendio sprinkler destinato al nuovo magazzino.

Con successivo decreto del 5 dicembre 2024, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha disposto la revoca parziale dell’agevolazione, escludendo la spesa relativa all’impianto perché ritenuto non strumentale all’attività tipica e non funzionale al processo produttivo. La società ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Lazio, deducendo la diretta strumentalità dell’impianto, la contraddittorietà rispetto all’originaria ammissione e il difetto di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua la questione centrale nella nozione di bene strumentale rilevante per la Nuova Sabatini. Il Ministero aveva qualificato l’impianto come privo di nesso con il processo produttivo; la ricorrente invocava una nozione ampia, fondata sulla concreta funzionalità del bene all’attività d’impresa.

Il Tribunale ritiene preferibile un’interpretazione restrittiva del requisito. Richiama la sentenza n. 4640 del 2026 della sesta sezione del Consiglio di Stato, resa in fattispecie sovrapponibile, che ha escluso l’ammissibilità delle spese per un impianto antincendio. Nell’occasione si è osservato che l’art. 5, comma 2, del d.m. 25 gennaio 2016 ammette i beni che introducono una nuova funzionalità nel ciclo produttivo, che il par. 7.2 della circolare n. 14036 del 2017 richiede il carattere produttivo del bene e che l’art. 17, comma 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 individua i costi agevolabili in quelli relativi alla creazione, ampliamento, diversificazione o cambiamento sostanziale del processo produttivo.

Su questa base il Collegio esclude che l’impianto sprinkler possa qualificarsi come strumentale: esso ha carattere accessorio, nulla aggiunge al processo produttivo e non ne accresce la capacità. La misura non costituisce uno strumento generale di sostegno alla competitività, ma è orientata allo sviluppo della capacità produttiva in senso stretto. La circostanza che l’installazione fosse imposta da un obbligo normativo non muta la funzione propria del bene, restando la stessa di protezione e sicurezza della struttura.

Il Collegio respinge anche il motivo sulla motivazione, rilevando che il provvedimento ha esplicitato il percorso logico seguito e risulta corroborato dal richiamo per relationem alle fonti di settore. Quanto all’affidamento, l’originaria concessione non cristallizza la valutazione di ammissibilità delle singole spese: gli artt. 10, 11 e 12 del d.m. 25 gennaio 2016 riservano all’Amministrazione la verifica in ogni fase del procedimento e prevedono la revoca in caso di non conformità degli investimenti. La revoca è quindi esito fisiologico della rendicontazione, non riconsiderazione contraddittoria.

Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite liquidate in via forfettaria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *