Rimborso spese legali al dipendente assolto e nesso di servizio (TAR Lombardia n. 3455 del 28.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rimborso delle spese legali previsto dall’art. 18, primo comma, del d.l. n. 67 del 1997 spetta al dipendente statale assolto in un giudizio penale quando i fatti oggetto del processo siano connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali. Il nesso di immedesimazione organica va escluso in presenza di un conflitto di interesse tra amministrazione e dipendente, ravvisabile quando la condotta sia connotata da difetto di diligenza rispetto ai doveri di servizio. Tale difetto deve però riferirsi al fatto-reato effettivamente contestato e non a condotte estranee all’oggetto dell’imputazione, ancorché verificatesi in occasione del servizio.

Il Fatto

Il ricorrente, agente scelto della Polizia di Stato, è stato assolto dal Tribunale di Milano dall’accusa di falso ideologico in atto pubblico. Il reato riguardava la ritenuta falsa attestazione, in una relazione di servizio, della presenza di un furgone parcheggiato nell’incrocio ove si era verificato un incidente stradale che aveva coinvolto la volante su cui egli prestava servizio come capopattuglia.

Dopo l’assoluzione, il dipendente ha chiesto al Ministero dell’Interno il rimborso delle spese legali sostenute nel giudizio penale, invocando l’art. 18 del d.l. n. 67 del 1997. L’Amministrazione ha respinto l’istanza con provvedimento del 2 marzo 2022, ritenendo insussistente il nesso con il servizio. Contro il diniego il ricorrente ha proposto ricorso davanti al TAR Lombardia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla norma invocata, che riconosce il rimborso delle spese legali per i giudizi di responsabilità promossi nei confronti dei dipendenti statali in conseguenza di fatti e atti connessi con il servizio e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità.

Il beneficio presuppone una connessione tra i fatti oggetto del giudizio definito favorevolmente e l’espletamento del servizio. Esso spetta a chi ha agito in nome e nell’interesse dell’amministrazione, non quando la condotta sia stata tenuta, come chiarisce il Collegio, solo in occasione del servizio, nell’interesse proprio o di terzi.

La giurisprudenza richiamata esclude il nesso di immedesimazione organica in presenza di un conflitto d’interesse tra amministrazione e dipendente, evenienza ravvisabile quando la condotta, pur astrattamente diretta a un interesse dell’amministrazione, presenti elementi di antinomia rispetto alla corretta esecuzione dei doveri istituzionali e sia connotata da difetto di diligenza.

Nel caso esaminato, l’Amministrazione ha negato il rimborso valorizzando la condotta non diligente del ricorrente e del collega, che avrebbero attraversato l’incrocio con semaforo rosso senza azionare la sirena, così causando il sinistro. Il TAR ritiene però queste circostanze ininfluenti: il reato per cui il dipendente è stato processato e per cui ha sostenuto le spese legali non riguarda l’incidente, ma la formazione di un verbale ritenuto falso, che la sentenza di assoluzione ha escluso essere tale.

L’Amministrazione non può quindi addurre la mancanza di diligenza nella condotta che ha causato il sinistro per sostenere il conflitto di interesse. Avrebbe dovuto semmai dedurre l’omessa diligenza nella redazione del verbale, circostanza neppure ipotizzata nel provvedimento. Il ricorso è dunque accolto per contrasto con l’art. 18 del d.l. n. 67 del 1997, con annullamento del diniego e condanna dell’Amministrazione alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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