Abusiva concessione di credito: la nullità del finanziamento richiede accertamento del reato-contratto (Cass. civ. Sez. I n. 19302 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La violazione del divieto di aiuti di Stato non determina la nullità dei contratti che ne costituiscono attuazione, essendo il divieto rivolto esclusivamente agli Stati membri. La concessione abusiva di credito produce conseguenze demolitorie del contratto di finanziamento solo quando la condotta del finanziatore integri un illecito penale, in concorso con il soggetto finanziato, ovvero sia connotata da intento funzionale predatorio idoneo a violare le regole del buon costume e dell’ordine pubblico. La nullità del finanziamento per reato-contratto, ai sensi dell’art. 1418 c.c., comporta la soluti retentio ex art. 2035 c.c. e l’irripetibilità del credito. Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il tribunale è tenuto all’accertamento incidentale delle fattispecie delittuose prospettate, non potendosi escludere aprioristicamente la rilevanza delle norme penali sul sinallagma contrattuale.
Il Fatto
Il Fallimento di una società di pelletterie aveva escluso dallo stato passivo il credito di un istituto di credito, accogliendo l’eccezione di abusiva concessione del credito relativa a cinque finanziamenti garantiti e inadempiuti. Il Tribunale di Napoli, decidendo sull’opposizione della finanziatrice, aveva invece ammesso il credito in via privilegiata, escludendo la nullità dei finanziamenti per violazione delle regole di sana e prudente gestione e per assenza di un legame tra il negozio e l’evento delittuoso. Il Fallimento ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la nullità dei finanziamenti per contrarietà a norme imperative, l’omessa pronuncia sull’eccezione di revocatoria e la mancata valutazione del danno da aggravamento del dissesto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha escluso la nullità dei finanziamenti per la loro natura di aiuti di Stato, richiamando il principio per cui il divieto comunitario è rivolto solo agli Stati membri e non incide sulla validità dei contratti. Ha poi affrontato il contrasto giurisprudenziale sulle conseguenze dell’abusiva concessione di credito, aderendo all’orientamento che ammette effetti demolitori del contratto solo in ipotesi tassative: la stipulazione del finanziamento deve integrare un reato-contratto, come la bancarotta fraudolenta per aggravamento del dissesto, ovvero il finanziatore deve avere agito con intento predatorio, in violazione del buon costume, tale da giustificare l’applicazione dell’art. 2035 c.c..
Il Tribunale aveva invece omesso qualsiasi accertamento incidentale sulle fattispecie delittuose, escludendone astrattamente la rilevanza sul sinallagma contrattuale. Tale impostazione è stata censurata dalla Corte, che ha ribadito come il delitto di bancarotta possa ravvisarsi nella condotta dell’amministratore che aggravi il dissesto stipulando finanziamenti, con possibile concorso del finanziatore a norma dell’art. 110 c.p.. La valutazione della sussistenza del reato-contratto non può essere preclusa dalla natura della norma penale, che non si occupa direttamente del contratto ma che, incriminando la stipulazione, lo rende nullo ex art. 1418 c.c..
La Corte ha inoltre rilevato l’omessa pronuncia sull’eccezione di revocatoria in via breve proposta dal Fallimento ex art. 2901 c.c. e art. 66 l.fall., nonostante la specifica formulazione della domanda. Ha quindi accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassando il decreto e rinviando al Tribunale di Napoli in diversa composizione per gli accertamenti omessi.
Nota della Redazione
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