Abusiva concessione del credito e rinegoziazione del leasing: inammissibile il ricorso della banca (Cass. civ. Sez. 1 n. 19273 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’opposizione allo stato passivo può legittimamente escludere il credito di un istituto di credito, anche per canoni di locazione finanziaria e indennità di occupazione maturate dopo la risoluzione del contratto, allorché questi risultino sorti in occasione e in conseguenza di una condotta di abusiva concessione del credito, integrata dalla rinegoziazione di un contratto di leasing in favore di un’impresa in condizioni di grave dissesto, con assunzione di un rischio irragionevole e senza prospettive di risanamento. In tal caso, è inammissibile il ricorso per cassazione che, denunciando l’omesso esame di fatti decisivi o la nullità del provvedimento, si sostanzi in una mera richiesta di diversa valutazione degli elementi probatori già scrutinati dal giudice di merito.

Il Fatto

La società di leasing ricorreva avverso il decreto del Tribunale che aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo del fallimento, confermando l’esclusione del credito per canoni insoluti, interessi, indennità di occupazione e spese. Il tribunale aveva ritenuto sussistente un profilo di responsabilità della banca per abusiva concessione del credito, in occasione della rinegoziazione del contratto di leasing stipulata nel 2017, caratterizzata da una moratoria di 24 mesi e da un aggravio dell’esposizione debitoria dell’utilizzatrice, versante in stato di crisi.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha esaminato i tre motivi di ricorso, dichiarandoli tutti inammissibili. In relazione al primo motivo, avente ad oggetto la nullità del provvedimento per non aver considerato l’intero rapporto contrattuale, la Corte ha rilevato come il tribunale avesse in realtà ricostruito l’intero andamento del rapporto, dalle modifiche convenute a seguito dell’inadempimento. Le censure, pertanto, pur rubricate come vizi di nullità ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., si traducevano in una richiesta di diversa valutazione di elementi probatori, volta a trasformare il giudizio di legittimità in un surrettizio ulteriore grado di merito.

Quanto al secondo motivo, concernente l’omesso esame di un fatto decisivo, ossia l’irreversibilità della crisi e la valutazione ex ante, la Suprema Corte ha precisato che il tribunale non aveva affatto omesso di considerare la circostanza della possibile continuità aziendale, ma ne aveva negato l’effettività, accertando che al momento della rinegoziazione non sussistevano elementi per ritenere superabile la crisi. Anche in questo caso, la doglianza mirava ad ottenere una rivalutazione di merito, non ammissibile in sede di legittimità.

Infine, in merito al terzo motivo, relativo all’esclusione dell’indennità di occupazione maturata dalla risoluzione del contratto al fallimento, la Cassazione ha ritenuto la censura non pertinente rispetto alla ratio decidendi. Il tribunale, infatti, non aveva escluso la natura contrattuale del credito, ma aveva fondato la sua decisione sull’accertamento che tale ulteriore esposizione era maturata in conseguenza della condotta illecita della banca, che avrebbe dovuto attivarsi per la riconsegna del bene invece di continuare a consentire la maturazione di nuovi debiti. Tale argomentazione, distinta e assorbente, non era stata specificamente censurata dalla ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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