Abuso del diritto e critica presuntiva inammissibile se non specifica (Cass. civ. Sez. 5 n. 2704 del 07.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia tributaria, l’operazione economica che abbia come elemento predominante e assorbente lo scopo elusivo del fisco costituisce condotta abusiva, vietata allorquando non possa spiegarsi altrimenti che con il mero intento di conseguire un risparmio d’imposta. La valutazione dell’abuso del diritto non attiene alla qualificazione giuridica del singolo contratto, ma alle finalità complessive perseguite con l’intera operazione, sicché la censura fondata sull’erronea qualificazione negoziale è inammissibile se non coglie la ratio decidendi. La critica al ragionamento presuntivo del giudice di merito è proponibile per violazione dell’art. 2729 c.c. solo ove si prospetti che l’inferenza sia stata erroneamente sussunta sotto i paradigmi di gravità, precisione e concordanza, restando invece inammissibile la mera prospettazione di un diverso apprezzamento degli elementi fattuali. L’omessa motivazione su un’operazione autonoma rispetto a quella principale, accolta in toto con l’appello, integra il vizio di cui all’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c..

Il Fatto

La società ricorrente impugnava gli avvisi di accertamento e la cartella di pagamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, per i periodi d’imposta 2005-2007, maggiori IVA, IRES e IRAP. La pretesa scaturiva da un’operazione immobiliare compiuta nel 2005 tra società del medesimo gruppo: l’immobile, acquistato per € 59.800.000, era stato rivenduto nella stessa giornata per € 90.000.000 alla società di leasing che lo concedeva in leasing alla ricorrente, con previsione di un rendimento minimo garantito e di un maxi canone iniziale di € 22.500.000.

L’Ufficio qualificava la parte eccedente il valore dell’immobile come mutuo e recuperava a tassazione gli interessi attivi sui prestiti fruttiferi concessi ai soci. La CGT di secondo grado riformava integralmente la sentenza di primo grado, riconoscendo la legittimità della pretesa e ravvisando una finalità complessiva di natura fraudolenta degli obblighi fiscali.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, volto a censurare l’erronea qualificazione del contratto di leasing come mutuo. L’operazione di riqualificazione non è stata compiuta dal giudice d’appello, che ha invece valutato le finalità complessive perseguite con i diversi contratti stipulati nello stesso giorno. Il sindacato di legittimità non poteva, quindi, essere esercitato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ma eventualmente come vizio di motivazione ai sensi del n. 5, restando il motivo privo di specificità per mancata indicazione dei fatti decisivi trascurati.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite per cui la violazione dell’art. 2729 c.c. è sindacabile in cassazione solo quando il giudice di merito abbia sussunto sotto i paradigmi legali fatti concreti che non vi corrispondono. La critica al ragionamento presuntivo postula l’individuazione puntuale dell’inferenza asseritamente viziata e la dimostrazione dell’erronea applicazione dei criteri di gravità, precisione e concordanza. Nel caso concreto, il motivo si risolveva nella mera prospettazione di una diversa valutazione del compendio indiziario, trascurando peraltro gli elementi principali del ragionamento: l’assenza di senso della clausola di rendimento garantito per un immobile già locato e la circolarità del pagamento di € 22.500.000 tra le società.

La Corte ha precisato che la clausola di garanzia di redditività, secondo la giurisprudenza citata dalla stessa ricorrente, è caratterizzata da aleatorietà e ha senso solo se collegata a elementi variabili. La previsione a priori di una somma determinata e superiore ai canoni di locazione in essere ne snatura la funzione, rendendo non irragionevole la deduzione del giudice d’appello circa l’artificiosità dell’operazione.

Il terzo motivo è stato invece accolto: la sentenza impugnata nulla diceva in ordine al recupero a tassazione degli interessi attivi sui finanziamenti ai soci, profilo autonomo rispetto all’operazione principale. L’accoglimento integrale dell’appello non poteva implicare la decisione anche su tale autonoma questione, in relazione alla quale erano state sollevate specifiche doglianze. La Cassazione ha pertanto cassato la sentenza con rinvio limitatamente a tale profilo.

Nota della Redazione

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Riferimenti normativi

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