Abuso edilizio ante 1967 e onere della prova nel processo amministrativo (TAR Sicilia n. 257 del 22.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di impugnazione di un’ordinanza di demolizione, la parte che deduca la realizzazione dell’opera edilizia in epoca anteriore al 1° settembre 1967 assolve al proprio onere probatorio quando produca una perizia giurata e argomentazioni razionali, coerenti e verosimili. L’Amministrazione che si limiti a invocare il mancato assolvimento dell’onere della prova, senza contestare in modo specifico i fatti allegati, non offre alcuna controdeduzione efficace. In tal caso, in applicazione del criterio probabilistico e del principio della mancata contestazione specifica dei fatti di cui all’art. 64 c.p.a., il motivo di ricorso che alleghi la circostanza decisiva è fondato. La realizzazione dell’opera ante 1967 rende la stessa potenzialmente sanabile e denota carenza di istruttoria e di motivazione del provvedimento impugnato.

Il Fatto

I ricorrenti impugnavano davanti al TAR Sicilia l’ordinanza del 28 maggio 2021 con cui il responsabile del settore edilizia del Comune di Cefalù aveva ingiunto la messa in pristino dello stato dei luoghi mediante demolizione di tre opere realizzate in un appartamento: la chiusura con parete in muratura di una preesistente loggia, con ricavo di un servizio igienico (capo A); la chiusura con strutture in alluminio e vetro di altra loggia (capo B); la realizzazione di un magazzino in aderenza al fabbricato (capo C). L’Amministrazione contestava l’assenza dei titoli autorizzativi, del parere della Soprintendenza e dell’Ufficio del Genio Civile.

Nel corso del giudizio, interrotto per il decesso di uno dei ricorrenti e riassunto dall’erede, la parte rappresentava di avere rimosso l’opera di cui al capo A, mentre insisteva sulle censure relative alle opere B e C, deducendo la loro realizzazione prima del 1° settembre 1967 e comunque la loro sanabilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto escluso i presupposti per il rinvio richiesto dal difensore, non ravvisando i casi eccezionali di cui all’art. 73, comma 1-bis, c.p.a.: l’impossibilità assoluta di stabilire un collegamento internet da Cefalù non è stata dimostrata e comunque non costituisce ragione sufficiente per rinviare la causa.

Quanto all’opera di cui al capo A, la parte ha allegato, senza contestazione dell’Amministrazione, di avere eliminato l’abuso nel febbraio 2025 mediante abbattimento della parete in muratura. Il ricorso è pertanto cessato, in parte qua, quanto alla materia del contendere.

Sull’opera di cui al capo B il Tribunale ha ritenuto provata la realizzazione anteriore al 1967. A fronte di una perizia giurata e di argomentazioni razionali, coerenti e verosimili — tra cui la tipologia dei vetri degli infissi, non più prodotta dopo il 1967 — l’Amministrazione non ha opposto nulla di concreto, limitandosi a invocare il mancato assolvimento dell’onere della prova. In applicazione del criterio probabilistico e del principio della mancata contestazione specifica dei fatti di cui all’art. 64 c.p.a., in presenza di elementi gravi, precisi e concordanti e dell’inefficace controdeduzione avversaria, il motivo è stato accolto, con assorbimento della censura formale. La realizzazione ante 1967 rende l’opera potenzialmente sanabile e denota carenza di istruttoria e di motivazione, come già affermato dal C.G.A.R.S. n. 421 del 2025.

Quanto al magazzino di cui al capo C, il Collegio ha rilevato che insiste su terreno demaniale regionale, è accessibile dal terreno di pertinenza dell’edificio e dall’appartamento attraverso un vano porta ricavato abusivamente da una finestra della cucina, con modifica del prospetto. La natura demaniale dell’area esclude i presupposti per la sanabilità: il ricorso è stato respinto.

Le spese di lite sono state compensate in ragione della parziale reciproca soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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