Abuso edilizio, difformità dalla SCIA e ordine di demolizione (Cons. Stato n. 1489 del 24.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di illeciti edilizi, la valutazione delle difformità tra l’opera realizzata e il titolo dichiarativo va compiuta secondo una visione complessiva e non atomistica dell’intervento, non essendo consentito scomporre i singoli manufatti per affermarne la sanabilità o l’assoggettabilità a una sanzione diversa. L’ingiunzione di demolizione ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 costituisce atto vincolato, che non richiede motivazione aggiuntiva oltre l’indicazione dei presupposti di fatto e della disciplina applicabile. La qualifica di pertinenza urbanistica resta circoscritta a opere di modesta entità, accessorie e prive di autonoma utilizzazione economica. Le tolleranze di cantiere ex art. 34-bis del d.P.R. n. 380/2001 non giustificano edifici difformi o superfetazioni. La sanzione pecuniaria sostitutiva ex art. 33, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 è valutabile solo in fase esecutiva, su segnalazione della parte privata.

Il Fatto

Il Comune di Napoli, con disposizione dirigenziale, ha ordinato alla proprietaria di un immobile la demolizione delle opere realizzate in asserita difformità dalla SCIA e il ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001. L’ordine richiamava i verbali di sopralluogo della Polizia locale, che avevano rilevato una tettoia realizzata in altezza maggiore e chiusa su tutti i lati, anziché su uno solo come dichiarato.

La proprietaria impugnava gli atti davanti al TAR Campania, che respingeva il ricorso con condanna alle spese. Proposto appello, il Comune eccepiva l’inammissibilità e l’infondatezza. La causa, su richiesta di entrambe le parti di decisione allo stato degli atti, è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge integralmente l’appello. Il punto di partenza è fattuale: dal sopralluogo è emerso che la tettoia era stata costruita con altezza maggiore rispetto a quanto dichiarato nella SCIA ed era stata chiusa interamente, e non da un solo lato, con pannelli di vetro. Tali caratteristiche, non smentite dall’appellante, rendono le difformità tutt’altro che irrilevanti, incidendo sull’alterazione del prospetto, della sagoma e sulla volumetria.

La Corte ribadisce che le opere vanno considerate unitariamente. Non è consentito frazionare i singoli interventi per affermarne la diversa sanzionabilità, perché il pregiudizio all’assetto del territorio deriva dall’insieme delle opere e dalle loro reciproche interazioni (Cons. Stato, Sez. VI, n. 8848 del 2022).

Quanto alla pertinenza urbanistica, essa è ammessa solo per opere di modesta entità e accessorie, prive di autonoma utilizzazione economica (Cons. Stato, Sez. VI, n. 6613 del 2021). Nella specie la chiusura su tutti i lati e l’altezza superiore danno origine a un corpo edilizio autonomo: l’ordine di demolizione è quindi atto dovuto e vincolato ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, adottato all’esito di congrua istruttoria e non bisognoso di motivazione aggiuntiva (Cons. Stato, Sez. VII, n. 3279 del 2023).

Le tolleranze di cantiere ex art. 34-bis del d.P.R. n. 380/2001 non soccorrono: la tolleranza del 2% non copre edifici difformi o superfetazioni non previste nel progetto, poiché le variazioni essenziali comportano ampliamento e modificazione significativa a prescindere dalla misura esatta dell’aumento (Cons. Stato, Sez. V, n. 3088 del 2025; Sez. VI, n. 2603 del 2025).

Infine, la sanzione pecuniaria sostitutiva presuppone la dimostrazione dell’impossibilità oggettiva di demolire senza pregiudicare la stabilità dell’edificio e può essere valutata dall’Amministrazione solo nella fase esecutiva, su segnalazione della parte privata, non all’atto dell’adozione dell’ordine (Cons. Stato, Sez. VI, n. 254 del 2020). La sua mancata valutazione non vizia l’ingiunzione. L’appello è respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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