Ordine di demolizione vincolato e irrilevante il tempo trascorso (Cons. Stato n. 1490 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di una costruzione abusiva è provvedimento vincolato, che non richiede né la comunicazione di avvio del procedimento, né una specifica valutazione dell’interesse pubblico al ripristino, né la comparazione tra questo e gli interessi privati sacrificati. Non è configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può legittimare, neppure quando l’ingiunzione intervenga a lunga distanza dalla realizzazione delle opere o il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso. Le doglianze di violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza sono infondate quando le opere risultino realizzate su immobile abusivo e in assenza di titolo e di autorizzazione paesaggistica.
Il Fatto
Un privato ha impugnato davanti al TAR Campania la determinazione con cui il Comune aveva ordinato la demolizione di opere edilizie ritenute abusive, realizzate in zona paesaggisticamente vincolata. Il ricorrente deduceva violazione della disciplina edilizia, difetto di istruttoria e di motivazione, omessa ponderazione degli interessi coinvolti e illegittimità del provvedimento per mancata partecipazione procedimentale.
Il TAR Campania, Sez. VI, n. 1407/2023, ha respinto il ricorso, qualificando l’ordine di demolizione come atto integralmente vincolato e rilevando che l’Amministrazione aveva esposto i presupposti giustificativi della sanzione ripristinatoria. Il ricorrente ha proposto appello al Consiglio di Stato, articolando due motivi e insistendo, in particolare, sulla necessità di una motivazione più analitica e sul lungo tempo trascorso dalla realizzazione dei lavori.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello. La Corte ricostruisce anzitutto il presupposto di fatto: il manufatto originario, di circa 90 mq, era già stato oggetto di una precedente ingiunzione di demolizione perché edificato senza titolo, mai sanata. Nel 2018 la Polizia Municipale accertava ulteriori lavori eseguiti senza titolo e in zona vincolata, consistiti nella suddivisione del locale in due unità e nella realizzazione di un muro e di una platea. Opere sanzionate con l’ordinanza impugnata.
Su questa base la Corte esclude, con il primo motivo, che il TAR abbia trascurato la pretesa legittimità del fabbricato originario, circostanza mai confermata in giudizio. Le opere sanzionate vanno qualificate quantomeno come lavori di ristrutturazione realizzati su immobile abusivo. Né la mancata partecipazione al procedimento né il difetto di istruttoria e motivazione trovano riscontro, avendo il Comune esposto esaurientemente i presupposti di fatto e di diritto della sanzione.
Sul piano del procedimento, la Sezione ribadisce l’orientamento costante: l’esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi è attività amministrativa doverosa, che non necessita della comunicazione di avvio, trattandosi di provvedimenti tipizzati e vincolati, che presuppongono un mero accertamento tecnico sulla consistenza delle opere (richiamando Cons. Stato, Sez. VI n. 4794 del 2023 e Sez. VII n. 3279 del 2023).
Quanto all’interesse pubblico, la Corte conferma che l’ingiunzione di demolizione è atto vincolato, che non richiede specifica valutazione delle ragioni di pubblico interesse né comparazione con gli interessi privati, e non ammette alcun affidamento tutelabile alla conservazione dell’abuso, che il tempo non può legittimare. L’affidamento è configurabile solo quando il privato, avendo reso nota la propria posizione, sia indotto da un provvedimento dell’Amministrazione a ritenere legittimo il proprio operato, non quando l’illecito sia compiuto all’insaputa degli Uffici. Il principio non ammette deroghe neppure quando l’ingiunzione intervenga a lungo tempo dalla realizzazione delle opere o il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso, come ribadito dall’Adunanza Plenaria n. 9 del 2017.
Le censure di violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e di erronea individuazione della disciplina applicabile sono, infine, respinte in ragione del carattere abusivo dell’intero fabbricato. L’appello è integralmente rigettato, con condanna dell’appellante alle spese del grado.
Nota della Redazione
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