Abuso edilizio su area demaniale, onere della prova e affidamento (Cons. Stato n. 9403 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di abuso edilizio, l’onere di provare l’epoca di realizzazione dell’opera e la sua consistenza incombe sul privato e non sull’amministrazione, la quale, in presenza di un manufatto privo di titolo, ha solo il potere-dovere di sanzionarlo. Il decorso del tempo tra la commissione dell’abuso e l’ordine di demolizione non radica alcun legittimo affidamento in capo all’interessato e non impone all’amministrazione un onere di motivazione rafforzata: il tempo, lungi dal consolidare la posizione del privato, rafforza il carattere abusivo dell’intervento. Le risultanze catastali non sono idonee a fondare un giudizio di regolarità urbanistico-edilizia, che va reso unicamente in base al titolo riferibile all’immobile. In presenza di un atto plurimotivato, la legittimità di una sola delle ragioni indipendenti che lo sorreggono è sufficiente a sostenerne la validità in sede giurisdizionale.
Il Fatto
I ricorrenti sono proprietari di un compendio immobiliare nel Comune di Minerbio, composto da un fabbricato con portico e da due manufatti per ricovero attrezzi e relativa tettoia, asseritamente costruiti nel 1954 e sistemati nel 1995. A seguito di un sopralluogo del Corpo Forestale dello Stato del 3 dicembre 2015, il Comune ha accertato la realizzazione di strutture chiuse in lamiera ancorate su platea in calcestruzzo in area demaniale, nella fascia di inedificabilità assoluta ex art. 96 lett. f) del R.D. 523/1904, e prive di titolo abilitativo. Dopo la sospensione dei lavori, il Comune ha intimato la demolizione dei manufatti abusivi.
Il provvedimento è stato impugnato davanti al TAR Emilia-Romagna, che ha respinto il ricorso. I proprietari hanno proposto appello, contestando l’accertamento sull’assenza di titolo e sulla datazione delle opere, nonché il difetto di motivazione dell’ordine di demolizione rispetto al lungo tempo trascorso.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato esamina congiuntamente i motivi di gravame, per la loro stretta connessione. Sul primo profilo, osserva che la costante giurisprudenza in materia di abusi edilizi — richiamata con Cons. St., Sez. VI n. 3304 del 2020 e Cons. St., Sez. IV n. 46 del 2014 — pone a carico della parte privata l’onere della prova dell’epoca di realizzazione e della consistenza dell’abuso, non sull’amministrazione, la quale ha solo il potere-dovere di sanzionare l’opera priva di titolo.
Nel caso concreto, la Corte rileva che non si controverte di un’opera risalente in quanto tale, ma delle risultanze dell’abuso accertato: rispetto alla costruzione iniziale si sono succeduti interventi che l’hanno modificata. La documentazione fotografica, la planimetria allegata alla richiesta di concessione edilizia n. 30/1995 e il registro del Catasto confermano che i fabbricati sono stati realizzati dopo la legge n. 765/1967. L’intervento del 1995 non è qualificabile come manutenzione ordinaria, poiché ha comportato un mutamento sostanziale dei manufatti, trasformati da unità in muratura a strutture in lamiera di dimensioni consistenti, con autorimessa dotata di servizi idrici ed elettrici.
Sul secondo profilo, relativo al preteso affidamento e all’onere di motivazione rafforzata, la Corte richiama Cons. St., Ad. Pl. n. 9 del 2017 ed esclude che un affidamento possa configurarsi in un’ipotesi come quella di specie, tanto più che i manufatti non sono qualificabili come pertinenze alla luce degli accertamenti svolti in sede procedimentale e processuale. Ne deriva la non necessarietà della verificazione richiesta dall’appellante, essendo autosufficiente anche uno soltanto degli elementi che sorreggono l’atto plurimotivato ritenuto legittimo in primo grado.
Quanto alla dedotta disparità di trattamento rispetto ai proprietari confinanti, la Corte ribadisce che l’accertamento dell’illegittimità di un manufatto non può giovarsi di una dedotta e indimostrata tolleranza in presenza di fattispecie analoghe. L’appello è pertanto respinto, con condanna degli appellanti, in solido, alla rifusione delle spese in favore del Comune, liquidate in complessivi euro quattromila, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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