Domanda risarcitoria da annullamento e termine decorrente dal giudicato (C.G.A.R.S. n. 958 del 29.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di risarcimento del danno conseguente all’illegittimità di un titolo edilizio annullato in sede giurisdizionale deve essere proposta, ai sensi dell’art. 30, comma 5, cod. proc. amm., nel termine decadenziale di centoventi giorni decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento, non dal successivo provvedimento con cui l’amministrazione ridetermini la posizione del titolare. Il danno che si assume cagionato dall’adozione dei provvedimenti concessori annullati sorge, infatti, con l’illegittimità del titolo e non con la sua regolarizzazione successiva. Ne consegue l’irricevibilità della domanda risarcitoria notificata dopo la scadenza di tale termine. In rito, la nota comunale di mero avvio del procedimento è atto endoprocedimentale, privo di attitudine lesiva, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione per difetto di interesse. Il provvedimento adottato all’esito di rinnovata istruttoria integra conferma in senso proprio e rende improcedibile l’impugnazione dei provvedimenti superati.
Il Fatto
Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, con sentenza n. 4103 del 2010, accoglieva il ricorso dei proprietari confinanti e annullava una concessione edilizia rilasciata dal Comune in favore di una società, respingendo la domanda risarcitoria. La decisione era confermata dal C.G.A.R.S. con sentenza n. 553 del 2013; il ricorso per revocazione avverso quest’ultima era dichiarato inammissibile.
Gli interessati promuovevano quindi giudizio di ottemperanza, accolto dal TAR. Il Comune applicava l’art. 38 del d.P.R. n. 380/2001, monetizzava l’abuso e rilasciava nuova concessione ai sensi degli articoli 36 e 38. Avverso la nota di avvio del procedimento e i successivi provvedimenti gli originari ricorrenti proponevano incidente di esecuzione e due ricorsi per motivi aggiunti, chiedendo anche il risarcimento del danno. Il TAR dichiarava in parte improcedibili e in parte irricevibili le impugnazioni. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riforma parzialmente la sentenza di primo grado. Quanto all’incidente di esecuzione, la nota comunale con cui si comunica l’avvio del procedimento ex art. 38 del d.P.R. n. 380/2001 ha natura meramente endoprocedimentale: non è idonea a ledere e l’impugnazione è inammissibile per difetto di interesse.
Il primo ricorso per motivi aggiunti è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le due determinazioni impugnate sono state superate dalla successiva determina comunale, adottata all’esito di rinnovata istruttoria e di sopralluogo. Non si tratta di atto meramente confermativo, ma di conferma in senso proprio: le censure avverso la scelta di procedere ai sensi dell’art. 38 andavano quindi rivolte contro tale ultimo provvedimento.
Il secondo ricorso per motivi aggiunti è irricevibile per tardività della notifica. Il provvedimento era stato depositato in giudizio dal Comune il 30 dicembre 2020. Il Collegio ribadisce che il mero deposito di un documento non fa decorrere il termine di impugnazione, ma precisa che tale regola trova un limite nell’ordinaria diligenza delle controparti. Queste, accedendo al fascicolo telematico, possono conoscere gli atti depositati. Nel caso concreto gli appellanti avevano consultato il fascicolo l’11 e il 26 gennaio 2021: dalla prima data decorreva il termine di sessanta giorni.
Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio rileva d’ufficio, ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm., la sua irricevibilità. Gli stessi ricorrenti avevano dedotto danni cagionati dall’adozione dei provvedimenti concessori annullati. Il pregiudizio è dunque sorto con l’illegittimità della concessione annullata dal TAR e dalla sentenza di appello, non con la determinazione ex art. 38. La domanda andava proposta nel termine di centoventi giorni ex art. 30, comma 5, cod. proc. amm. decorrente dal giudicato formatosi il 9 dicembre 2016. Le spese del grado sono compensate in ragione della definizione in rito.
Nota della Redazione
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