Abuso edilizio permanente e irrilevanza dell’incendio sopravvenuto sull’ordine di demolizione (Cons. Stato n. 3167 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’abuso edilizio costituisce illecito permanente e il decorso del tempo o il sopravvenire di fatti ulteriori non fanno venir meno il dovere di repressione né gli effetti del procedimento sanzionatorio già perfezionato. Ai fini della legittimità dell’ordine di demolizione e del provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale rileva la situazione esistente al momento dell’adozione dell’atto, in applicazione della regola del tempus regit actum. È pertanto irrilevante, ai fini del giudizio di legittimità, l’incendio che abbia successivamente distrutto le opere abusive. La natura vincolata dei provvedimenti repressivi non consente di rinnovare il bilanciamento degli interessi in ragione di circostanze di fatto sopravvenute.
Il Fatto
La vicenda ha origine da un’ordinanza di demolizione adottata da Roma Capitale per opere realizzate in assenza di permesso edilizio e ubicate in zona di inedificabilità assoluta. I destinatari dell’atto hanno impugnato la determinazione davanti al TAR Lazio; accertata la mancata ottemperanza, il Comune ha disposto l’acquisizione gratuita al proprio patrimonio delle opere, dell’area di sedime e di quella circostante.
Con sentenza n. 14170 del 2023 il TAR ha definito il ricorso, che investiva entrambi i provvedimenti. Contro tale decisione i proprietari hanno proposto appello, sostenendo che il giudice di primo grado non avrebbe valutato l’incendio del 2014 e la precedente riconversione dell’attività, circostanze che avrebbero determinato la distruzione delle opere, e che la natura vincolata dell’ordine non avrebbe consentito di ritenere ancora attuale l’interesse pubblico alla demolizione. Roma Capitale ha chiesto il rigetto, richiamando il giudicato formatosi sulla legittimità dell’ordine.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ha ritenuto l’appello infondato, in termini tali da imporre l’applicazione dell’art. 74 cod. proc. amm. Il nucleo argomentativo muove dalla qualificazione dell’abuso edilizio come illecito permanente: da ciò deriva che il decorso del tempo e il sopravvenire di fatti ulteriori non eliminano il dovere di repressione né gli effetti del procedimento sanzionatorio già perfezionato.
La Corte ha osservato che l’incendio del 2014 è successivo sia all’ordinanza di demolizione sia al provvedimento di acquisizione gratuita. Il riferimento temporale dell’art. 74 cod. proc. amm. serve qui solo a scandire l’esito del giudizio; il criterio sostanziale è quello del tempus regit actum, in forza del quale si ha riguardo alla situazione esistente al momento dell’adozione dell’atto. Su questo punto la decisione richiama l’Adunanza Plenaria n. 16 dell’11 ottobre 2023.
La Sezione ha poi rilevato che la medesima fattispecie era già stata esaminata dalla sentenza n. 5366 del 2024 del Consiglio di Stato, che aveva confermato la legittimità dell’ordine. In quella sede si era osservato che i manufatti insistevano su zona tipizzata dal P.R.G. con divieto assoluto di edificazione, che la destinazione urbanistica non può ritenersi superata, in mancanza di un nuovo atto di pianificazione, per effetto dell’asserito mutamento della situazione di fatto, e che rilevano i profili di abusività sussistenti al momento dell’adozione dell’atto, restando irrilevanti, per il principio del tempus regit actum, gli accadimenti successivi, tra cui l’incendio del 2014.
Quanto alla censura sulla natura vincolata dell’ordine, la Corte ha escluso che circostanze sopravvenute possano imporre un nuovo bilanciamento degli interessi e far ritenere non più attuale l’interesse pubblico alla demolizione. L’appello è stato quindi respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado, liquidate in complessivi euro 4.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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