Beneficio stipendiale art. 1801 e necessaria costanza del rapporto di impiego (TAR Calabria n. 249 del 19.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio stipendiale previsto dall’art. 1801 d.lgs. n. 66/2010 per il personale militare che abbia ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità ascrivibile alla tabella A presuppone, al momento del riconoscimento, la titolarità di uno stipendio e dunque la sussistenza del rapporto di pubblico impiego. Il collocamento in ausiliaria costituisce esso stesso collocamento in quiescenza e non è computabile quale servizio effettivo, con la conseguenza che il beneficio non spetta ove il riconoscimento intervenga dopo la cessazione dal servizio permanente. La relativa pretesa, avendo natura stipendiale e non pensionistica, non coinvolge la legittimazione passiva dell’INPS. La domanda risarcitoria che censuri l’atto dal quale la pretesa si assume lesa è soggetta al termine decadenziale di centoventi giorni ex art. 30, comma 3, cod. proc. amm..
Il Fatto
Il ricorrente, ufficiale collocato in aspettativa per riduzione dei quadri e poi, a domanda, in ausiliaria, aveva chiesto il riconoscimento dell’incremento del beneficio dall’1,25% al 2,50% dello stipendio, assumendo l’imputabilità delle infermità dalla VIII alla VI categoria e invocando gli artt. 117 e 120 del R.D. n. 3458/1928. L’Amministrazione della Difesa e l’INPS avevano negato la pretesa.
Il giudizio, originariamente proposto dinanzi alla Corte dei conti e ivi dichiarato il difetto di giurisdizione, era riassunto davanti al giudice amministrativo. Il ricorrente chiedeva altresì la condanna al risarcimento dei danni derivanti dal mutato orientamento dell’Amministrazione sulla durata della permanenza in ausiliaria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dispone preliminarmente l’estromissione dell’INPS per difetto di legittimazione passiva, non afferendo la questione a evenienze pensionistiche. In virtù del principio della ragione più liquida, prescinde dallo scrutinio delle eccezioni di rito e affronta direttamente il merito.
La domanda sull’incremento è infondata. L’art. 1801 d.lgs. n. 66/2010 richiede che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio sia intervenuto in costanza di rapporto di impiego. Il Collegio aderisce all’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui gli effetti del riconoscimento decorrono dal provvedimento con cui l’Amministrazione recepisce il parere del Comitato di verifica (Cons. Stato, Sez. II, n. 4315 del 2014), ribadito dalla Sez. II n. 6891 del 2023: il riconoscimento non è possibile ove, a quella data, l’interessato non sia in servizio.
Il beneficio costituisce un beneficio stipendiale e postula la titolarità dello stipendio. Il collocamento in ausiliaria è collocamento in quiescenza (Corte conti, Sez. giurisd. Lombardia, n. 616 del 2005) e il periodo ivi trascorso non è computabile come servizio effettivo. Nella specie il ricorrente era in ausiliaria prima che la C.M.O. ascrivesse per cumulo le infermità alla sesta categoria, né risultava alcun richiamo in servizio.
La domanda risarcitoria è inammissibile per decadenza: l’atto assunto come fonte del pregiudizio è il provvedimento che ha disposto la decorrenza della riserva, non tempestivamente impugnato nel termine di centoventi giorni ex art. 30, comma 3, cod. proc. amm. Nel merito è comunque infondata: il mutato orientamento dell’Amministrazione risponde ai rilievi dell’Ufficio Centrale del Bilancio e persegue uniformità di trattamento, escludendo la colpa dell’Amministrazione; manca inoltre la prova del danno e dell’affidamento.
Nota della Redazione
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