Abuso edilizio permanente e sequestro esteso all’acquirente (Cass. pen. Sez. III n. 29798 del 05.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La prosecuzione della costruzione di un immobile abusivo mediante la realizzazione di ulteriori opere protrae l’abusività dell’intero manufatto, non essendo consentita una valutazione atomistica delle singole parti della costruzione. La permanenza del reato di edificazione abusiva cessa solo a seguito dell’interruzione dei lavori conseguente all’ordine di sospensione emanato dall’autorità comunale, con la conseguenza che la ripresa dei lavori dopo l’ottemperanza a tale ordine non costituisce un post factum non punibile, ma integra autonoma e ulteriore violazione della norma penale. Il sequestro preventivo ha a oggetto i beni realizzati abusivamente a prescindere dall’autore dell’abuso e opera anche nei confronti dell’acquirente, la cui colpa risiede nella prosecuzione delle opere abusive. Il periculum in mora, nei sequestri impeditivi, è costituito dalla protrazione della condotta abusiva e dall’aggravio del carico urbanistico desumibile dalla consistenza e destinazione d’uso delle opere e dalla destinazione urbanistica dell’area.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame aveva annullato il decreto di convalida e sequestro preventivo emesso dal G.i.p., in relazione a tutti gli immobili sequestrati, confermandolo soltanto per la tettoia esterna. Il provvedimento riguardava un complesso immobiliare realizzato senza titoli abilitativi su un fondo rustico.

L’indagata aveva acquistato il fondo nel dicembre 2024 da una venditrice che, a sua volta, lo aveva acquistato nel 2014. Nel 2025 la polizia municipale, con i tecnici comunali, aveva accertato la realizzazione, senza titoli, di un villino unifamiliare con seminterrato, porticato e piscina. Ulteriori indagini avevano evidenziato che nel 2011 il fondo era libero da manufatti e che le costruzioni erano iniziate dal 2014. Il Pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la valutazione atomistica delle opere abusive, errori di diritto sulla natura del reato urbanistico, l’erronea applicazione delle norme sul riesame reale e la violazione di legge sul periculum in mora.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso, rilevando plurimi errori di diritto nell’ordinanza impugnata. Il primo riguarda la qualificazione del reato urbanistico: la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la prosecuzione della costruzione di un immobile abusivo mediante la realizzazione della tettoia protrae l’abusività dell’intero manufatto, non essendo possibile una valutazione atomistica delle singole parti della costruzione.

La permanenza del reato di edificazione abusiva cessa solo a seguito dell’interruzione dei lavori conseguente all’ordine di sospensione emanato dall’autorità comunale. Ne deriva che la ripresa dei lavori dopo l’ottemperanza a tale ordine non costituisce un post factum non punibile, ma integra autonoma, ulteriore e grave violazione della norma penale, che legittima il ricorso al potere coercitivo reale e all’esercizio dell’azione penale. La Corte richiama sul punto Sez. 3, n. 21192 del 04.04.2023, Orlando, Sez. 3, n. 30147 del 19.04.2017, Tomasulo e Sez. 3, n. 14501 del 07.12.2016, Rocchio, precisando che l’accertamento sulla cessazione della permanenza è riservato al giudice di merito ed è sottratto, in presenza di motivazione, al sindacato di legittimità.

Sul secondo profilo, la Corte ribadisce che il sequestro preventivo ha a oggetto i beni realizzati abusivamente, a prescindere dall’autore dell’abuso, e si giustifica proprio per evitare che la disponibilità del bene protragga le conseguenze del reato. Esso opera dunque anche nei confronti dell’acquirente, la cui colpa risiede nella prosecuzione delle opere abusive. In tal senso sono richiamate Sez. 3, n. 36310 del 05.07.2019, Motisi, Sez. 3, n. 51429 del 15.09.2016, Brandi e Sez. 3, n. 32363, Mantione.

Quanto al periculum in mora, la Corte osserva che si tratta di un sequestro preventivo di tipo impeditivo, per cui il periculum è costituito non solo dalla protrazione della condotta abusiva, ma anche dall’aggravio del carico urbanistico che le opere determinano, desumibile dalla loro consistenza e destinazione d’uso, oltre che dalla destinazione urbanistica dell’area (richiamata Sez. 3, n. 8671 del 15.02.2024, Alcamo). L’ordinanza è pertanto annullata con rinvio al Tribunale del riesame, in diversa composizione, per nuovo giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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