Abuso edilizio su suolo demaniale: ordine di demolizione solo al responsabile, non all’ente proprietario (TAR Molise n. 245 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di accertamento di un abuso edilizio realizzato su un suolo del demanio o del patrimonio dello Stato o di un ente pubblico, l’ordine di demolizione di cui all’art. 35 d.P.R. n. 380/2001 deve essere rivolto esclusivamente al responsabile dell’abuso, ossia al soggetto al quale l’opera è imputabile. L’ente proprietario del suolo demaniale, ove non sia autore dell’abuso, è esonerato da ogni coinvolgimento nel procedimento sanzionatorio e non può essere destinatario dell’ordine di ripristino, neppure quando l’autore materiale dell’opera non sia stato identificato. La regola di cui all’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, che consente di comminare la sanzione demolitoria anche al proprietario del suolo non responsabile, si applica soltanto agli abusi realizzati su aree di proprietà privata.

Il Fatto

In seguito alla segnalazione di alcuni privati e al ricorso avverso il silenzio del Comune, la Polizia locale accertava la realizzazione di un locale interrato su un suolo di proprietà demaniale della Regione, in assenza di permesso di costruire. Il Comune, non riuscendo a identificare né il possessore né l’autore dell’abuso, diffidava la Regione, in qualità di proprietaria dell’area, a rientrare nel possesso del bene e, successivamente, in esecuzione di una sentenza di questo TAR, le notificava l’ordinanza di demolizione delle opere abusive ai sensi dell’art. 35 d.P.R. n. 380/2001.

La Regione proponeva ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, successivamente trasposto in sede giurisdizionale su opposizione del Comune, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e 35 del Testo Unico Edilizia, nonché vizi di eccesso di potere, difetto di istruttoria e di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha ritenuto il ricorso fondato, evidenziando che la disciplina applicabile alla fattispecie in esame non è quella dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, bensì quella speciale di cui all’art. 35 d.P.R. n. 380/2001. L’art. 31, infatti, si riferisce agli abusi realizzati su aree di proprietà di soggetti privati, nei cui confronti la sanzione demolitoria può essere irrogata sia al responsabile sia al proprietario non responsabile, in virtù del carattere reale della sanzione e della relazione qualificata di quest’ultimo con il bene. Tale principio non può trovare applicazione quando l’abuso è commesso su un’area demaniale, poiché in tale evenienza non è concepibile né un proprietario privato né un’accessione dell’opera abusiva alla proprietà pubblica.

L’art. 35, nel disciplinare gli abusi su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, individua come unico soggetto passivo della sanzione il responsabile dell’abuso, postulando l’imputabilità dell’opera al destinatario. Il proprietario pubblico, ove non sia l’autore materiale dell’abuso, è totalmente esonerato dal coinvolgimento nel procedimento sanzionatorio, come confermato dalla giurisprudenza citata, tra cui Cons. Stato, Sez. VI, 4 maggio 2015, n. 2211 e Cons. Stato VI, n. 2558 del 26.03.2021.

Nella fattispecie, essendo pacifico che l’abuso fu realizzato da ignoti occupatori e non dalla Regione, il presupposto dell’imputabilità richiesto dall’art. 35 non sussiste. Il Comune ha quindi illegittimamente ordinato la demolizione alla Regione, proprietaria del suolo demaniale, sulla base di una malintesa responsabilità oggettiva derivante dalla mancata identificazione dell’autore materiale. Tale trasferimento dell’obbligo di ripristino in capo all’ente proprietario non è consentito da alcuna norma, in quanto l’art. 35 impone all’ente locale, una volta accertato l’abuso su suolo demaniale, di provvedere direttamente alla demolizione a spese del responsabile, senza margini di discrezionalità.

Il Collegio ha inoltre rilevato la contraddittorietà degli atti impugnati che, dopo aver dato atto che l’abuso insisteva su demanio regionale e che la Regione aveva comunicato l’assenza di autorizzazioni, concludevano con un ordine di demolizione rivolto alla stessa Regione, in evidente violazione della specialità della fattispecie. Per queste ragioni, il ricorso è stato accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati e compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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