L’azione avverso il silenzio è inammissibile se proposta prima della scadenza del termine di 160 giorni per la VIA (TAR Molise n. 247 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione avverso il silenzio-inadempimento ex art. 31 cod. proc. amm. è inammissibile se proposta prima della scadenza dei termini per la conclusione del procedimento. Nel procedimento di V.I.A. per i progetti ricompresi nel PNIEC e di competenza della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, il termine complessivo di conclusione è di 160 giorni dalla pubblicazione dell’avviso al pubblico, risultante dalla combinazione del termine di 130 giorni concesso alla Commissione per esprimersi e predisporre lo schema di provvedimento e dei successivi 30 giorni per l’adozione del provvedimento da parte del Ministero dell’Ambiente, previo concerto del Ministero della Cultura. Ai sensi dell’art. 25, comma 7, d.lgs. n. 152/2006, tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori.
Il Fatto
La società ricorrente presentava istanza per il rilascio del provvedimento di VIA, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, per la realizzazione di un impianto eolico di potenza complessiva pari a 48 MW, nei comuni di Guglionesi, Montenero di Bisaccia e Montecilfone. Il progetto, ricadente tra quelli individuati dall’Allegato I-bis alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006, era soggetto alle regole procedimentali rafforzate dei progetti attuativi del PNIEC, con istruttoria affidata alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, che ne ha disposto la pubblicazione dell’avviso al pubblico.
A seguito di una serie di integrazioni documentali, l’ultima pubblicazione dell’avviso al pubblico risaliva al 23 ottobre 2025, senza che il procedimento avesse poi avuto impulso. La società, dopo aver ricevuto una nota ritenuta meramente soprassessoria e aver intimato la diffida, proponeva ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la declaratoria dell’obbligo di provvedere, lamentando la violazione dei termini perentori previsti dagli artt. 8, 24 e 25 del d.lgs. n. 152/2006, nonché, in via subordinata, l’annullamento della citata nota.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo del procedimento di VIA per i progetti di competenza della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, che prevede una sequenza procedimentale scandita da termini perentori, ai sensi dell’art. 25, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006. In particolare, l’art. 25, comma 2-bis, impone alla Commissione di esprimersi entro 130 giorni dalla data di pubblicazione della documentazione, e al Ministero di adottare il provvedimento finale nei successivi 30 giorni. Ne consegue che il procedimento deve concludersi entro 160 giorni dalla pubblicazione dell’avviso al pubblico.
Il Tribunale ha quindi esaminato l’eccezione di inammissibilità del ricorso. Ha rilevato che, nel caso di specie, l’ultima pubblicazione dell’avviso era avvenuta il 23 ottobre 2025 e, pertanto, il termine di 160 giorni per la conclusione del procedimento sarebbe scaduto il 1° aprile 2026. Il ricorso, invece, era stato notificato l’11 marzo 2026, ossia in una data in cui l’Amministrazione era ancora nei termini per provvedere. Facendo applicazione dell’art. 31 cod. proc. amm., che subordina l’esperibilità dell’azione alla condizione che i termini per la conclusione del procedimento siano già decorsi, il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Quanto all’eccezione relativa all’estraneità del Ministero della Cultura, il Collegio l’ha respinta, osservando che il provvedimento di VIA è rimesso alla co-decisione con il Ministero dell’Ambiente, il cui concerto è obbligatorio ai sensi dell’art. 25, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006. Richiamando il principio per cui l’azione deve essere proposta nei confronti di tutte le Amministrazioni che concorrono alla formazione dell’atto, ha escluso che il Ministero della Cultura potesse essere estromesso dal giudizio.
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Nota della Redazione
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