Carenza sopravvenuta d’interesse e improcedibilità: la mera denominazione contabile del CLP non radica la lesione (TAR Sardegna n. 557 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di declaratoria di cessazione della materia del contendere può discendere unicamente dall’intervenuto annullamento d’ufficio dei provvedimenti impugnati e non già da semplici chiarimenti forniti dall’Amministrazione in giudizio. La sopravvenuta carenza d’interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., determina l’improcedibilità del ricorso quando la vicenda controversa non abbia mai inciso sulla sfera giuridica del ricorrente. La mera denominazione di una voce contabile, quale il codice locale di progetto (CLP) attribuito a fini di rendicontazione, non è idonea a radicare alcuna lesione concreta e attuale. L’istanza istruttoria ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm. segue la sorte del ricorso principale divenuto improcedibile.
Il Fatto
Un’associazione culturale impugnava, chiedendone l’annullamento previa sospensiva, la determinazione con cui il Comune aveva disposto l’affidamento diretto di servizi connessi a un’esperienza culturale finanziata dal PNRR, deducendo che l’oggetto del provvedimento richiamasse un progetto diverso da quello originariamente approvato e riferibile alla medesima associazione. Era formulata altresì istanza istruttoria per l’esibizione della documentazione relativa alla fase di rimodulazione del progetto finanziato.
Il Comune resistente eccepiva l’infondatezza del ricorso, evidenziando che il progetto contestato non aveva mai riguardato l’evento culturale dell’associazione ricorrente e che il riferimento al codice locale di progetto (CLP) nella determina impugnata costituiva una mera denominazione contabile attribuita dagli uffici ministeriali per la rendicontazione delle voci di spesa nel sistema di monitoraggio del PNRR, successivamente rettificata su diffida dell’associazione. Anche il Ministero della Cultura si costituiva domandando il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente escluso che potesse dichiararsi la cessazione della materia del contendere, come richiesto dalla ricorrente alla luce dei chiarimenti forniti dal Comune, rilevando che tale evenienza discende unicamente dall’intervenuto annullamento d’ufficio dei provvedimenti oggetto della domanda demolitoria, circostanza non verificatasi nella specie.
Il Collegio ha invece dichiarato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., valorizzando le stesse dichiarazioni della ricorrente che aveva riconosciuto l’infondatezza sostanziale della propria doglianza.
Il Tribunale ha precisato che il progetto oggetto degli atti impugnati non riguardava l’iniziativa dell’associazione ricorrente e che la denominazione del CLP, avendo rilievi esclusivamente a fini contabili per il Ministero, non poteva ritenersi idonea a radicare alcuna lesione nella sfera giuridica della ricorrente, con la conseguenza che il ricorso sarebbe stato comunque destinato a una pronuncia in rito.
Quanto alle spese, il Collegio ne ha disposto la compensazione, rilevando che la vicenda non era originata da un comportamento scorretto dell’Amministrazione ma da una mera incomprensione della portata del CLP, alla quale si sarebbe potuto porre rimedio senza attivare la tutela giurisdizionale. È stata infine dichiarata improcedibile anche l’istanza istruttoria formulata ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm., accessoria rispetto al ricorso principale.
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Nota della Redazione
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