Bancarotta concordato preventivo, decorrenza dal decreto di ammissione (Cass. pen. Sez. I n. 39131 del 03.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei reati fallimentari commessi nell’ambito dell’amministrazione di una società ammessa al concordato preventivo, la data di commissione del reato non coincide con quella di omologa del concordato, ma con quella del decreto di ammissione alla procedura, che assume la stessa funzione della sentenza dichiarativa di fallimento. Ne consegue che il termine di prescrizione decorre da tale decreto e non dall’omologa. Qualora la prescrizione maturi dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, non si determina l’inapplicabilità dell’art. 578 cod. proc. pen. e il giudice di appello può legittimamente confermare le statuizioni civili, anche se ha errato nell’individuare l’epoca di consumazione del reato.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano, giudice del rinvio dopo l’annullamento disposto dalla Cassazione, pronunciando ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., proscioglie l’imputato per sopravvenuta prescrizione dal reato di bancarotta fraudolenta, esclusa l’aggravante di cui all’art. 219, comma 1, legge fall. Il giudice di secondo grado conferma però le statuizioni civili e condanna l’imputato alla rifusione delle ulteriori spese sostenute dalla parte civile.
Il condannato ricorre per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’art. 578 cod. proc. pen. Sostiene che il capo di imputazione indica erroneamente il momento consumativo del reato nell’omologa del concordato preventivo, mentre la commissione risale all’ammissione alla procedura. Da tale data la prescrizione sarebbe maturata prima della sentenza di primo grado, con conseguente necessità di revocare le statuizioni civili.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente ha ragione su un punto: nei reati fallimentari commessi nell’amministrazione di una società ammessa al concordato preventivo, la data di commissione non è quella di omologa, bensì quella di ammissione. Il principio risale a Sez. 5, n. 7144 del 07/06/1984, secondo cui il decreto di ammissione al concordato preventivo assume la stessa funzione ed efficacia della sentenza dichiarativa di fallimento.
La data di commissione del reato è dunque quella del 30 novembre 2006, indicata dal ricorrente e confermata dal pubblico ministero nei verbali delle due udienze riportati nel ricorso. Da tale data decorre la prescrizione del reato fallimentare ritenuto sussistente dal giudice del rinvio.
La Corte esamina poi il profilo processuale. L’art. 578, comma 1, cod. proc. pen. consente al giudice di appello, che dichiara estinto il reato per prescrizione, di decidere le questioni civili solo se nei confronti dell’imputato sia stata pronunciata condanna sul punto. Se la prescrizione era già maturata prima della sentenza di primo grado, il giudice di appello deve revocare le statuizioni civili in essa contenute, come affermato da Sez. U, n. 39614 del 28/04/2022.
Occorre quindi verificare se la prescrizione fosse già maturata alla data della sentenza di primo grado. All’epoca di commissione si applica la normativa introdotta dalla legge n. 251/2005: ai sensi dell’art. 157 cod. pen. il reato si estingue con il decorso di un tempo pari al massimo della pena edittale, pari a dieci anni; l’art. 161 cod. pen. prevede che, in caso di interruzioni, il termine non possa protrarsi per più di un quarto, salvo le ipotesi di maggiore protrazione. Stanti le numerose interruzioni, il tempo necessario è pari a dodici anni e sei mesi.
Calcolato dal 30 novembre 2006, il termine si compie il 30 maggio 2019. La diversa data indicata dal ricorrente, il 30 maggio 2018, è un errore, corrispondendo a soli undici anni e sei mesi. Poiché ai fini del computo rileva il momento della lettura del dispositivo e non il deposito, come stabilito da Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, alla data della sentenza di primo grado, il 18 febbraio 2019, il reato non poteva dirsi estinto.
Non si è verificata, pertanto, l’inapplicabilità dell’art. 578 cod. proc. pen. La sentenza impugnata, pur avendo errato nell’individuare la data di commissione e nel calcolare la prescrizione, ha legittimamente confermato le statuizioni civili e condannato il ricorrente al rimborso delle spese. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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