Impugnazione estratto di ruolo richiede interesse a tutela anticipata (Cass. civ. Sez. V n. 19598 del 16.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’impugnazione dell’estratto di ruolo e, per suo tramite, della cartella di pagamento che si assume omessa o invalidamente notificata è ammissibile solo se il contribuente alleghi un concreto interesse a una tutela anticipata. L’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215 del 2021, che ha introdotto il comma 4-bis dell’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, si applica ai processi pendenti, ma non ha natura di norma di interpretazione autentica né efficacia retroattiva: esso delinea i casi tassativi in cui l’invalida notificazione genera di per sé bisogno di tutela giurisdizionale. Al di fuori di tali ipotesi l’azione è inammissibile per difetto di interesse.

Il Fatto

Un contribuente impugnò l’estratto di ruolo e, a mezzo di esso, la cartella di pagamento recante imposte relative all’anno 2003, sostenendo di non averne mai ricevuto la notifica. La società di riscossione resistette affermando la ritualità della notificazione.

La Commissione tributaria provinciale accolse le ragioni del contribuente ritenendo non provata la notifica. La Commissione tributaria regionale respinse l’appello della società, confermando l’annullamento. La società di riscossione ricorse per cassazione con tre motivi; il contribuente rimase intimato.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via prioritaria, anche per la ragione più liquida e trattandosi di questione rilevabile d’ufficio, la questione dell’ammissibilità del ricorso introduttivo per carenza di interesse a una tutela immediata.

Il Collegio richiama il principio delle Sezioni Unite n. 26283 del 2022, secondo cui l’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, si applica ai processi pendenti poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata. Si esclude però che la norma abbia natura di interpretazione autentica o efficacia retroattiva: il legislatore, regolando specifici casi di azione diretta, plasma l’interesse ad agire, che va dimostrato.

Il Collegio condivide tale principio perché nel caso di specie non emerge alcuna delle ipotesi in cui la novella del 2021 riconosce ancora al contribuente il diritto di impugnare l’estratto di ruolo al fine di impugnare la cartella, ai sensi dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973.

La Corte osserva che le ragioni del precedente orientamento, che ammetteva l’impugnabilità dell’estratto di ruolo quand’anche non elencato nell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, erano finalizzate ad assicurare la tutela anticipata dell’atto fiscale non notificato (Sezioni Unite n. 19704 del 2015). Tali limitazioni sono venute meno grazie a una più ampia tutela del contribuente in fase esecutiva.

I limiti di impugnabilità trovano conferma nella Corte costituzionale n. 190 del 2023, che ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale in tema, evidenziando che il rimedio al vulnus richiede un intervento normativo di sistema rimesso alla discrezionalità del legislatore.

Non emergendo alcuna ragione di interesse a una tutela anticipata, la Corte accoglie il secondo motivo, assorbe gli altri e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., dichiara inammissibile il ricorso introduttivo, compensando le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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