Il termine di riassunzione dopo rinvio in Cassazione è annuale per le sentenze depositate prima del 2016 (Cass. civ. Sez. 5 n. 6265 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, il termine per la riassunzione del giudizio a seguito di rinvio della Corte di cassazione è disciplinato, ratione temporis, dal testo originario dell’art. 63, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, che fissa in un anno il termine utile. La riduzione del termine a sei mesi, operata dall’art. 9 d.lgs. n. 156/2015, si applica esclusivamente alle sentenze pubblicate a partire dal 1° gennaio 2016 e non può retroagire sugli effetti processuali già perfezionati sotto il precedente quadro normativo. Il computo del termine annuale deve tenere conto della sospensione feriale.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava al contribuente una cartella di pagamento, relativa a un ruolo provvisorio per Iva dell’anno 1984, e un avviso di rettifica per l’anno 1985. Il contribuente impugnava entrambi gli atti. Dopo una serie di gradi di giudizio, la Corte di cassazione, con sentenza del 2012, cassava la decisione della CTR e rinviava la causa alla Commissione tributaria regionale della Sardegna in diversa composizione.
Nel giudizio di rinvio, la CTR dichiarava inammissibile per tardività l’atto di riassunzione presentato dall’Ufficio, applicando il termine semestrale di cui alla novella del 2015, e dichiarava estinto il procedimento. L’Agenzia delle entrate proponeva quindi ricorso per cassazione, denunciando la violazione dell’art. 63 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 9 d.lgs. n. 156/2015.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo fondato. Il punto centrale della decisione riguarda l’individuazione della disciplina applicabile al termine di riassunzione, in relazione alla successione normativa intervenuta nel 2015. Poiché la sentenza di rinvio era stata depositata il 12 gennaio 2012, il giudizio di rinvio era integralmente regolato dal testo originario dell’art. 63, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, che prevedeva un termine annuale.
L’intervento riformatore del 2015, che ha ridotto il termine a sei mesi, è stato chiarito operare esclusivamente per le sentenze pubblicate a partire dal 1° gennaio 2016. La Corte ha quindi escluso ogni efficacia retroattiva della novella, sottolineando che la sua applicazione a un giudizio già pendente avrebbe anticipato indebitamente la portata temporale della riforma, sovrapponendo un regime sopravvenuto a una fattispecie regolata dalla disciplina previgente.
Nel caso di specie, il computo del termine annuale, considerata la sospensione feriale, portava la scadenza al 27 febbraio 2013. La riassunzione, avvenuta il 1° febbraio 2013, risultava pertanto tempestiva, precedendo ampiamente il termine di scadenza. La declaratoria di tardività pronunciata dal giudice del rinvio si fondava, quindi, su un presupposto manifestamente insussistente.
Quanto all’interesse dell’Agenzia alla decisione, la Corte ne ha affermato la permanenza, rilevando che, anche a voler ritenere esaurito l’interesse sostanziale, residua comunque l’interesse concreto e attuale alla corretta regolazione delle spese dei giudizi di merito e di legittimità, conformemente ai principi di causalità e soccombenza.
In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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