La prova documentale del costo prevale sulla mancata asseverazione della perizia di parte in tema di Tremonti ambiente (Cass. civ. Sez. 5 n. 2699 del 07.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di agevolazioni fiscali, la mancata asseverazione della perizia di parte non ne modifica l’efficacia probatoria quando l’Amministrazione finanziaria non ne contesti nel merito le valutazioni. Costituisce implicita pronuncia di rigetto la motivazione del giudice di merito che, pur senza esaminare espressamente l’eccezione relativa alla mancanza dei requisiti sostanziali, risponda ad essa valorizzando la documentazione prodotta dal contribuente. Il ricorrente per cassazione è onerato, a pena di inammissibilità, di riprodurre nel ricorso il contenuto essenziale della perizia contestata, onde consentire alla Corte di valutarne l’effettiva consistenza.
Il Fatto
Negli anni 2010 e 2011 la società aveva realizzato un investimento per l’acquisizione di un impianto fotovoltaico, ammesso dal GSE alla tariffa incentivante ex D.M. 19 febbraio 2007 (cd. II Conto Energia). La contribuente presentava istanza all’Ufficio per il riconoscimento della procedura di fruizione del beneficio della c.d. detassazione ambientale e, in assenza di riscontro, provvedeva a rigenerare i modelli dichiarativi e a presentare una dichiarazione integrativa.
L’Ufficio notificava un avviso bonario ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e, successivamente, una cartella di pagamento per il recupero dell’IRES relativa all’anno d’imposta 2013, a seguito del disconoscimento delle perdite indicate nel modello Unico 2015. La CTP di Arezzo accoglieva il ricorso della contribuente e la CTR della Toscana rigettava l’appello dell’Ufficio, ritenendo ammissibile la richiesta di riconoscimento delle agevolazioni e valorizzando la documentazione prodotta dalla società. Contro questa sentenza l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato separatamente il primo motivo di ricorso, con cui l’Agenzia denunciava la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla questione relativa alla mancanza dei requisiti sostanziali per fruire del beneficio, e ha ritenuto il motivo infondato. Secondo la Corte, non si versa in un’ipotesi di omessa pronuncia, ma di implicita pronuncia di rigetto: la CTR, pur senza affrontare espressamente l’eccezione, vi aveva risposto citando adesivamente la sentenza di primo grado e rilevando che la contribuente aveva prodotto documentazione idonea a dimostrare il sostenimento dei costi per la realizzazione dell’impianto.
La Corte ha poi esaminato congiuntamente il secondo e il terzo motivo, riguardanti rispettivamente la dedotta motivazione apparente e la violazione dell’art. 2697 c.c. in tema di onere della prova. In relazione al secondo motivo, la Corte ha escluso l’autoreferenzialità della sentenza impugnata: la CTR, pur riproducendo in parte la sentenza di primo grado, ne aveva dimostrato di condividere criticamente gli esiti, esibendo una motivazione effettiva. In relazione al terzo motivo, la Corte ha evidenziato che la contribuente aveva assolto l’onere probatorio incombentele attraverso la perizia e le produzioni documentali.
Quanto alla contestazione relativa alla mancata asseverazione della perizia di parte, la Corte ha ricordato che l’Ufficio non aveva contestato nel merito la correttezza delle valutazioni peritali, essendosi limitato a evidenziare il difetto di asseverazione. Tale circostanza, ha precisato la Corte, non modifica l’efficacia probatoria del documento proveniente dalla parte, sicché la CTR aveva legittimamente fondato il proprio convincimento su di esso.
La Corte ha infine dichiarato i motivi inammissibili, rilevando un ulteriore difetto di autosufficienza del ricorso: l’Agenzia non aveva riprodotto né riassunto la perizia contestata, impedendo alla Corte di valutarne l’effettiva consistenza. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna dell’Agenzia alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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