Accertamento di conformità e piano attuativo: sanatoria possibile solo con piano esecutivo (TAR Sicilia n. 3551 del 29.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di accertamento di conformità ex art. 37 del d.P.R. n. 380/2001 è legittimo quando le norme tecniche di attuazione subordinano la realizzazione dell’intervento alla preventiva formazione e approvazione di un piano attuativo e alla fissazione in esso degli indici e parametri edilizi. In tale ipotesi non possono essere rilasciati singoli titoli edilizi che prescindano dal piano esecutivo e il provvedimento comunale assume carattere interamente vincolato. Ne consegue che la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 resta irrilevante ai sensi del secondo periodo dell’art. 21-octies, secondo comma, della legge n. 241/1990, non potendo l’Amministrazione dimostrare in giudizio un contenuto diverso da quello adottato. Non è richiesta la confutazione analitica delle deduzioni della parte, se dal complesso dell’atto emerge la ragione del loro rigetto, né integra difetto di motivazione il richiamo alle inequivocabili previsioni della disciplina di zona.

Il Fatto

La ricorrente ha realizzato nel 2022 una tettoria di circa cento metri quadri in struttura precaria di acciaio, con muri e copertura, destinata ad attività commerciale, su terreno ricadente in zona AS1 PE2. Con segnalazione certificata di inizio attività del gennaio 2024 ha chiesto l’accertamento di conformità ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001, ma l’Ufficio comunale ha espresso parere contrario per contrasto con l’art. 79 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Il Comune ha quindi adottato l’ordine di demolizione n. 62 del 17 aprile 2024, respingendo nel contempo la richiesta di sanatoria. La ricorrente ha impugnato l’atto davanti al TAR Sicilia, deducendo la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, l’illegittimità dell’art. 79 delle NTA per irragionevolezza e il difetto di istruttoria e di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la portata precettiva dell’art. 79 delle Norme Tecniche di Attuazione. La norma non inibisce gli interventi ad iniziativa privata, ma prescrive la formazione di uno o più comparti edificatori e la fissazione degli altri indici e parametri edilizi nel piano particolareggiato. Ne deriva la necessità della presentazione e approvazione di un piano attuativo dello strumento urbanistico generale, rispetto al quale il singolo titolo edilizio costituisce un posterius non autonomamente conseguibile.

Su questa base il Tribunale esamina il motivo relativo al preavviso di rigetto. Il secondo periodo dell’art. 21-octies, secondo comma, della legge n. 241/1990 opera quando il provvedimento sia discrezionale e l’Amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto non avrebbe potuto essere diverso. Nella specie, per l’obiettiva impossibilità di rilasciare titoli edilizi in difetto di piano esecutivo, il provvedimento comunale risulta interamente vincolato: la regola sull’inapplicabilità del secondo periodo ai provvedimenti adottati in violazione dell’art. 10-bis non assume pertanto rilievo.

Il Collegio precisa poi che non occorre che le deduzioni della parte siano confutate analiticamente nel diniego, purché dal complessivo tenore dell’atto emerga la ragione per cui sono state ritenute non conducenti. Il provvedimento è dunque adeguatamente motivato, in ragione delle inequivocabili previsioni della disciplina di zona.

Quanto alla dedotta irragionevolezza, il Tribunale esclude che sia irrazionale non consentire la sanatoria di un’opera realizzata in difetto del piano esecutivo, poiché quest’ultimo costituisce il necessario presupposto dell’intervento. Il ricorso è quindi rigettato; nulla si dispone sulle spese, non essendosi costituita l’Amministrazione intimata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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