Cittadinanza: requisito reddituale valutato al momento del provvedimento (Cons. Stato n. 1567 del 27.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La legittimità del provvedimento di annullamento d’ufficio della concessione della cittadinanza italiana si valuta con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione, secondo il principio del tempus regit actum. La comunicazione al destinatario ai sensi dell’art. 21-bis, legge n. 241 del 1990 ha mera funzione di integrazione dell’efficacia e non sposta in avanti il termine di riferimento per il giudizio di legittimità. Il requisito reddituale previsto dall’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91 del 1992 e dal d.m. 22 novembre 1994 va verificato sul triennio antecedente la domanda e deve permanere fino al giuramento. Le dichiarazioni dei redditi presentate tardivamente, anche dopo la conoscenza del provvedimento, sono irrilevanti e la loro presentazione oltre i termini non depone a favore della concessione.

Il Fatto

La ricorrente aveva presentato istanza di cittadinanza italiana nel 2017. Con decreto del 25 settembre 2019, mai notificato, la cittadinanza le era stata concessa; con successivo decreto dell’8 marzo 2020 il Ministero dell’Interno ha annullato d’ufficio quel provvedimento, richiamando l’art. 21-nonies, legge n. 241 del 1990, per carenza del requisito reddituale emersa dopo l’istruttoria.

Il TAR Lazio, con sentenza n. 15105/2024, ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le risultanze dell’Agenzia delle Entrate e della banca dati Puntofisco dimostrassero redditi inferiori alla soglia e che, in caso di contrasto, le banche dati telematiche prevalgano sulle dichiarazioni dell’interessato. L’appellante ha chiesto la riforma sostenendo che la valutazione andrebbe compiuta alla luce della situazione nota al 24 febbraio 2023, data di conoscenza del provvedimento, computando dichiarazioni presentate in ritardo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91 del 1992, che riconosce all’Amministrazione un ampio margine di discrezionalità nella concessione della cittadinanza per naturalizzazione. Sul piano del requisito reddituale richiama il d.m. 22 novembre 1994, adottato in attuazione dell’art. 1, comma 4, d.P.R. n. 362 del 1994, che impone la verifica del triennio antecedente la domanda, e l’art. 4, comma 7, d.P.R. n. 572 del 1993, che esige la permanenza stabile e continua delle condizioni fino al giuramento.

Quanto alla soglia quantitativa, la Corte conferma i parametri dell’art. 3, d.l. n. 382 del 1989, richiamati dalla Circolare del Ministero dell’Interno del 5 febbraio 2007: 8.263,31 euro annui per il solo richiedente, elevati in presenza di familiari a carico. Tali indicatori sono ritenuti idonei a garantire che il richiedente possa sostentarsi senza gravare sulla collettività e ad assolvere ai doveri di solidarietà sociale, come affermato da Cons. Stato, Sez. III, n. 8020 del 2022.

Nel caso concreto non è contestata l’adeguatezza del parametro né l’insufficienza dei redditi per il triennio 2016-2018. La Corte respinge la tesi dell’appellante secondo cui rileverebbero le dichiarazioni presentate fino al 24 febbraio 2023. Lo scrutinio di legittimità si compie sulla situazione prospettata all’Amministrazione al tempo dell’adozione del provvedimento, secondo il principio del tempus regit actum, come già affermato da Cons. Stato, Sez. IV, n. 2771 del 2025.

Una volta adottato, il provvedimento è in sé perfetto ed eventuali sopravvenienze possono essere considerate solo mediante un provvedimento di secondo grado, nell’esercizio dell’autotutela. La comunicazione ex art. 21-bis, legge n. 241 del 1990 non vale a spostare il termine di valutazione. La Corte aggiunge che non è ragionevole pretendere che l’Amministrazione tenga conto di risultanze istruttorie inesistenti al momento dell’adozione e che la presentazione delle dichiarazioni oltre i termini di legge non depone a favore della concessione.

Il Collegio ribadisce infine la natura della valutazione discrezionale, che compara l’interesse del richiedente con quello della collettività alla tutela della solidarietà e lealtà tra cittadini, richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 7402 del 2022 e assegnando rilievo primario al dovere di fedeltà fiscale. L’appello è quindi rigettato, con condanna dell’appellante alla rifusione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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