Ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse processuale dichiarata dal ricorrente (TAR Sicilia n. 3550 del 29.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse processuale, dichiarata dalla parte ricorrente all’udienza pubblica e non contestata dalle controparti, determina l’improcedibilità del ricorso per difetto sopravvenuto della condizione dell’azione. Il giudice amministrativo non può pronunciarsi nel merito quando venga meno l’interesse alla decisione, perché la tutela giurisdizionale presuppone un interesse attuale e concreto alla pronuncia. La declaratoria di improcedibilità consegue automaticamente alla rinuncia implicita alla pretesa, senza necessità di esame delle censure. Sussistendo giusti motivi, le spese di lite sono compensate tra le parti.
Il Fatto
La società ricorrente, affidataria del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale, ha impugnato la deliberazione dell’ATI n. 2 del 12.04.2024, con cui l’assemblea ha approvato il rinnovo temporaneo delle convenzioni di salvaguardia in favore dei gestori uscenti, unitamente allo schema di convenzione per la regolazione del servizio nel periodo transitorio. Secondo la prospettazione della ricorrente, l’atto avrebbe conferito ai gestori un titolo giuridico per proseguire la gestione, accedere all’aggiornamento tariffario e amministrare i fondi del PNRR, in contrasto con il quadro normativo e con i giudicati formatisi sulla vicenda.
Si costituivano in giudizio l’Assemblea Territoriale Idrica, l’Assessorato regionale e la società controinteressata, difendendo la legittimità dell’operato e l’esigenza di assicurare la continuità del servizio a tutela dell’utenza. All’udienza pubblica del 24 ottobre 2024 la difesa della ricorrente dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della dichiarazione resa in udienza dalla parte ricorrente e depositata agli atti di causa, con cui quest’ultima ha manifestato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito del giudizio. La questione giuridica posta non attiene quindi alla legittimità degli atti impugnati, ma alla permanenza della condizione dell’azione.
Il Tribunale richiama la regola secondo cui l’interesse a ricorrere deve sussistere non solo al momento della proposizione dell’impugnativa, ma anche al momento della decisione. Venuto meno tale interesse per scelta dello stesso ricorrente, la domanda di annullamento non è più suscettibile di esame nel merito.
Ne deriva la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse processuale. Il percorso argomentativo del Collegio è lineare: dalla dichiarazione di parte discende l’esito processuale, senza che residui spazio per scrutinare i motivi dedotti avverso la delibera assembleare e lo schema di convenzione.
Quanto alle spese, il Tribunale ritiene sussistenti giusti motivi per la compensazione tra le parti, in ragione della peculiarità e della evoluzione della vicenda contenziosa. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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